DECRETO DIGNITA'

Decreto Dignità – Quali sono le novità in 7 aree in materia di lavoro?

Prima parte

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018, n. 186 è stata pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. Decreto dignità). La legge, in vigore dal 12 agosto 2018, modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro. Viene introdotto un nuovo sgravio contributivo per le assunzioni under 35 a tempo indeterminato. Ampliato l’uso dei voucher per prestazioni occasionali nel settore agricolo, per le aziende alberghiere (e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo), che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori. Aumentata l’indennità per i licenziamenti ingiustificati e per l’offerta conciliativa da parte del datore di lavoro. Previste misure per il contrasto alla delocalizzazione delle aziende se risulteranno beneficiarie di aiuti di Stato.

1. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (scarica l’InForma)

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.

Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

 Esigenze:

  • temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • di sostituzione di altri lavoratori;
  • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Rimane comunque la facoltà, concessa alla contrattazione collettiva, di prevedere regole diverse, in deroga alla normativa.

In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi.

PROROGHE E RINNOVI

Riguardo a proroghe e rinnovi si prevede che il contratto può essere:

  • rinnovato solo in presenza di legittima causale;
  • prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente a fronte delle suesposte causali.

In caso di violazione il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Restano esclusi i contratti per attività stagionali, i quali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

IMPUGNAZIONE

L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

L’entrata in vigore delle disposizioni è prevista per il:

  • 14 luglio 2018 per i contratti stipulati successivamente;
  • 1º novembre 2018 per i rinnovi e le proroghe successivi al 31 ottobre 2018.

Le disposizioni sul contratto a tempo determinato (nonché quelle sulla somministrazione, sul licenziamento e sulla contribuzione) non si applicano ai contratti stipulati dalle P.A.
I quattro regimi da applicare:

  1. Fino al 13 luglio 2018 → regole del decreto Poletti (Dl n. 34 del 20 marzo 2014);
  2. Dal 14 luglio all’11 agosto 2018 → regole del decreto Dignità (Dl n. 87/2018);
  3. Dal 12 agosto al 31 ottobre 2018 → norma transitoria della Legge n. 96/2018;
  4. Dal 1° novembre 2018 → regole della legge di conversione del decreto Dignità (Legge n. 96/2018).

SANZIONI

In caso non venga apposta causale – motivazione di stipula – in un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi, quest’ultimo si trasformerà in contratto a tempo indeterminato dalla data di:

  •  superamento del termine di dodici mesi;
  •  inizio in caso di rinnovo, se il lavoratore abbia già avuto precedenti rapporti a tempo determinato con quel datore di lavoro.

La sanzione si applica inoltre in caso di:

  • proroga oltre il limite dei dodici mesi;
  • motivazione non veritiera, dichiarata dal datore di lavoro al solo fine elusivo della regola, anche per i contratti assistiti.

Dal riordino del contratto a tempo determinato riemerge dunque l’importantissima funzione del contratto di prossimità che le aziende dovrebbero considerare per ridefinire questo importante strumento di lavoro in base alle proprie specifiche necessità ed esigenze, sia in termini di limiti, durate, causali.

Rimane comunque la facoltà, concessa alla contrattazione collettiva, di prevedere regole diverse, in deroga alla normativa avvalendosi del contratto di prossimità ex art. 8 dl 138/2011, il quale prevede, nel “catalogo” delle materie disciplinabili al comma 2, la materia dei contratti a termine.

2. Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile

In sede di conversione è stato introdotto un incentivo per promuovere l’occupazione giovanile stabile riservato ai datori di lavoro privato che, negli anni 2019 e 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La possibilità di fruire dell’incentivo si estende anche alla stabilizzazione del contratto a tempo determinato.

Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, in misura pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

I soggetti da assumere non devono ancora aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero contributivo gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite le modalità di fruizione dell’esonero.

Segue…

Compila la scheda contatti per approfondire il decreto Dignità e scoprire come derogare ai nuovi limiti legali del contratto a termine con la contrattazione di prossimità – contrattazione di 2° livello – ex art. 8 DL 138/2011.