Deducibilità integrale se c’è obbligo al rispetto di impegni assunti e deducibilità limitata al 5 per mille per le erogazioni premiali volontarie.

Quesito:

L’utilizzo dei servizi indicati all’art. 51, c. 2, lett. f), Dpr 917/1986 (Tuir) secondo le previsioni di un regolamento aziendale, consente l’integrale deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro ai sensi art. 95 del medesimo Tuir?

 

Risposta:

In base alla nuova formulazione della lettera f) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, come sostituita dall’articolo 1, comma 190, lett. a), n. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100” (opere e servizi aventi finalità di istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto). Con Circolare n. 28/E del 2016 (par. 2.1) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la modifica innova rispetto alla formulazione precedente giacché esclude dal reddito di lavoro dipendente le opere ed i servizi aventi le finalità richiamate anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali. In tali casi il costo sostenuto dal datore di lavoro è integralmente deducibile dal reddito, secondo quanto previsto dall’articolo 95 del Tuir. La deducibilità integrale del costo presuppone tuttavia – laddove i benefit vengano offerti in conformità ad un regolamento – che il regolamento contenga statuizioni volte a configurare un vero e proprio vincolo obbligatorio. In assenza di tali previsioni, continua ad applicarsi l’ordinario limite di deducibilità del 5 per mille previsto per le erogazioni volontarie. La deducibilità integrale del costo sostenuto presuppone, pertanto, una disamina delle previsioni contenute nel regolamento aziendale, che, in caso di dubbio, può essere richiesta anche all’Agenzia delle Entrate in sede di presentazione di un’istanza di interpello.

 

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