SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’anno 2016

 

 

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

  • lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 2009), come:
    • lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
    • lavori in cassoni ad aria compressa;
    • lavori svolti dai palombari;
    • lavori ad alte temperature;
    • lavorazione del vetro cavo;
    • lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
    • lavori di asportazione dell’amianto;
  • lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
  • lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto):
    • prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
    • lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc;
    • macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
    • costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
    • apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
    • elettrodomestici;
    • altri strumenti e apparecchi;
    • confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc;
    • confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

 

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti interessati.

 

La procedura per accreditarsi al sistema è la seguente:

  • compilare il modulo on line con i propri dati e procedere all’invio (la ricevuta stampabile di avvenuta compilazione sarà inviata via mail all’indirizzo indicato nel campo “Referente” del modulo);
  • il Ministero del lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo (in caso di mancata ricezione della mail sarà necessario scrivere a co@lavoro.gov.it);
  • inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l’accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Dopo aver ricevuto le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US, avendo a disposizione l’archivio di tutti i moduli inviati.

Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:

  • inizio lavoro a catena;
  • lavoro usurante D.M. 1999;
  • lavoro usurante notturno;
  • lavoro usurante a catena;
  • lavoro usurante autisti.

Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc.) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 € a 1.500 €.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 € a 1.500 €.

 

Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

Sul sito cliclavoro https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/ è disponibile una guida sintetica alla compilazione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.