Adempimenti per  Ambasciate  Consolati e  Organismi Internazionali 

Dal 1° gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove regole di fatturazione elettronica, previste dalla Legge 27 dicembre 2017, n.205, che riguarderanno i titolari di partita Iva e le operazioni di vendita di carburante presso le stazioni di rifornimento nei confronti di soggetti IVA. Tali obblighi riguardano pertanto l’emissione di fatture B2B, ovvero emesse da un’impresa verso un’altra impresa.

La fatturazione elettronica prevede l’obbligo di produrre, trasmettere e conservare le fatture attraverso un sistema digitale standardizzato e certificato.

Sono esonerati dall’obbligo i soggetti coinvolti in compravendita di prodotti o servizi creati o ricevuti fuori dai confini dello Stato: in questi casi è tuttavia necessario trasmettere le informazioni relative a fatture corrispettivi in modalità telematica. E’ inoltre prevista una deroga alla normativa che riguarda i soggetti (professionisti o imprese) che si avvalgono del sistema forfettario e del regime di vantaggio.

I fornitori e i professionisti che prestano servizi o attività professionale nei confronti delle Ambasciate Estere in Italia e i Consolati non sono tenuti ad applicare la nuova normativa, per le operazioni rivolte nei confronti di tali soggetti, in quanto tali operazioni non coinvolgono due imprese.

Analogamente per l’acquisto di carburante le Ambasciate non sono tenute al pagamento tramite card elettronica, in quanto non sono soggetti IVA.