Finalmente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato il suo parere in tema di geolocalizzazioni!

Via libera all’utilizzo di un’applicazione sviluppata per smartphone aziendali che permette all’impresa di trasporto (ed anche al committente del servizio) di geolocalizzare gli autisti impegnati nelle consegne di materiali, fissando al contempo le condizioni affinché l’impiego di questo sistema sia lecito.

IL PARERE della NOTA n. 9728 del 12.11.2019:

L’ Ispettorato ha ritenuto legittima l’installazione dell’applicazione per la geolocalizzazione perché in linea con le esigenze organizzative, produttive e di sicurezza sul lavoro richieste dall’ art. 4 della Legge n. 300/1970.

L’applicativo consente, infatti, ai lavoratori di visualizzare l’elenco delle consegne da effettuare, di concludere il processo di consegna facendo apporre la firma al cliente in formato digitale e di comunicare al proprio datore di lavoro eventuali anomalie del veicolo o richieste di aiuto.

La conformità dell’applicativo è stata riconosciuta in quanto la geolocalizzazione non è continua poiché avviene esclusivamente al momento della consegna della merce o nel caso di richiesta di soccorso del lavoratore.

La nota n. 9728 del 12.11.2019 ci offre l’occasione di fare il punto sugli adempimenti del datore di lavoro:

• Accordo sindacale: l’adozione dei suddetti provvedimenti autorizzativi da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro è ammessa nel limite in cui presso le diverse società a cui viene affidata l’attività di consegna non siano costituite rappresentanze sindacali aziendali o unitarie ovvero, se costituite, il tentativo di accordo sindacale non abbia dato esito negativo;

• Informativa scritta ai lavoratori: l’azienda dovrà dare apposita informativa scritta ai lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L. n. 300/1970, in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;

• Comunicazione eventuali modifiche: le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e la loro gestione, dovranno essere comunicate e preventivamente autorizzate in conformità al dettato dell’art. 4 della L. n. 300/1970;

• Privacy: l’installazione e l’utilizzo dell’applicativo nonché il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali. Ciò impone la realizzazione di una valutazione d’impatto ( provvedimento n. 467 del 11.10.2019 );

• L’accesso ai dati raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità sopra rappresentate, da parte dei soggetti incaricati, deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione; i “log di accesso” vanno conservati per un congruo periodo;

• La conservazione dei dati dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.

Fonte: INL – Nota n. 9728 del 12.11.2019 La nota dell’INL

Lo Studio è a disposizione per redigere la notifica necessaria ad ottenere l’autorizzazione del ministero e la policy aziendale per regolare tempi di monitoraggio, conservazione dei dati e prassi interne volte a tutelare la privacy del lavoratore e nel contempo i tempi di viaggio, il materiale da consegnare e il patrimonio aziendale.

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