NASPI  DIS-COLL e ASDI: I nuovi Ammortizzatori per la Disoccupazione

Novità riguardo gli Ammortizzatori per la Disoccupazione. Il Governo ha emanato le disposizioni normative che disciplinano la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), che andrà a sostituire integralmente l’ASpI e la mini-ASpI a decorrere dalle cessazioni involontarie del rapporto di lavoro intervenute dal 1° maggio 2015. Oltre a questo viene introdotta un’ulteriore forma di sostegno, l’ASDI, per i soggetti che, terminato il godimento della NASpI, si trovino ancora privi di occupazione e in particolare stato di bisogno, nonché una specifica prestazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (DIS- COLL).

Vediamo in sintesi le novità più salienti.

NASpI – Ammortizzatori per la Disoccupazione (sito INPS)

Destinatari

I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato del settore privato.

Requisiti

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art.1, co.2, lett.c), D.Lgs. n.181/00, ovvero essere nella condizione di chi sia immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa, avendo perso involontariamente il posto di lavoro;
  2. Poter far valere nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione;
  3. Poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Misura

Al fine di determinare l’indennità spettante al beneficiario occorre individuare la retribuzione mensile di riferimento ovvero la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni diviso per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33.

Per retribuzioni mensili fino a € 1.195,00 (valore riferito al 2015) si determina il valore dell’indennità mensile, applicando la percentuale del 75% alla retribuzione mensile predetta.

Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di € 1.195,00 il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e € 1.195,00. Il valore massimo dell’indennità, per espressa previsione della norma, rimane fissato, per il 2015, a € 1.300,00 (tale valore sarò poi annualmente rivalutato).

L’indennità NASpI subisce una progressiva riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Durata

La durata massima di erogazione della NASpI, sino al termine del 2016, è fissata nella metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, tale formulazione determina che la massima durata sarà pari a 104 settimane, pari a 2 anni.

Ai fini del calcolo non si si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Dal 1° gennaio 2017 la fruizione sarà limitata a 78 settimane.

Condizionalità

Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

Domanda

Per l’ottenimento del beneficio il soggetto sarà tenuto a presentare istanza, solo con modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza. A tal fine possono essere utilizzate le seguenti modalità di presentazione:

  • WEB- direttamente dal cittadino tramite pin dispositivo attraverso il portale dell’Istituto
  • Enti di Patronato- attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
  • Contact center integrato INPS-INAIL- n. 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile

La prestazione, come già accadeva per l’ASpI, decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Decadenza della prestazione

Il lavoratore decade dalla fruizione degli Ammortizzatori per la Disoccupazione, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:

  • Perdita dello stato di disoccupazione
  • Inizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste
  • Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
  • Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI
  • Violazione delle regole di condizionalità

Tra gli Ammortizzatori per la Disoccupazione c’è anche l’ASDI.

ASDI – Assegno di Disoccupazione (sito Ministero del Lavoro)

L’ASDI, in vigore dal 1° maggio al 31 dicembre 2015, offre, ai soggetti in particolare condizione di bisogno che abbiano terminato il godimento della NASpI e siano ancora alla ricerca di occupazione, un’ulteriore strumento di sostegno al reddito. Per poter ricevere l’aiuto i soggetti dovranno aderire a un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego. Il progetto, che conterrà specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, impone al beneficiario, a pena di decadenza dal beneficio, la disponibilità a partecipare a iniziative di formazione.

La particolare condizione di bisogno verrà valutata in termini di Isee, secondo i parametri che saranno determinati con un successivo decreto interministeriale. Va da sé, quindi, che senza la regolamentazione la prestazione rimane per ora “sulla carta”.

Durata e Misura

La durata massima della prestazione viene fissata in 6 mesi (complessivamente quindi si potrebbe arrivare, con il massimo dei requisiti, a 30 mesi di ammortizzatore) e l’importo si attesta al 75% dell’ultimo trattamento di NASpI percepito, con il limite dell’ammontare dell’assegno sociale.

DIS-COLL – Ammortizzatori per la Disoccupazione (sito INPS)

Indennità di disoccupazione per i Collaboratori Cocopro

La nuova prestazione viene riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, che, come nei casi precedenti, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. La DIS-COLL spetterà ai collaboratori che possano vantare i seguenti requisiti:

  • Siano in stato di disoccupazione
  • Possano far valere, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno tre mesi di contribuzione accreditati nella Gestione Separata
  • Possano far valere nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo (€ 647,83) che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione

Misura

Al fine della determinazione dell’indennità sarà necessario valutare il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti effettuati nell’anno di cessazione e nell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi. Con l’operazione precedente si determina il reddito medio mensile al quale, se pari o inferiore a € 1.195,00, sarà applicata la percentuale del 75%. Qualora il reddito medio mensile sia superiore al valore limite, la DIS-COLL sarà pari al 75% del valore di € 1.195,00, cui si aggiungerà il 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e € 1.195,00. Come per la NASpI il valore massimo dell’indennità non potrà superare € 1.300,00 mensili. L’indennità subirà poi un decremento del 3%, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Durata

La norma dispone che la forma di sostegno debba essere corrisposta per la metà dei mesi di contribuzione, e quindi con accredito intero, presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, ferma restando la durata massima di sei mesi . La durata massima dell’indennità DIS-COL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.

Domanda

Per ottenere il beneficio il soggetto richiedente dovrà presentare, con modalità telematiche e a pena di decadenza, con modalità telematiche, apposita istanza all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se essa è presentata successivamente.

Decadenza della prestazione

Il beneficiario decade dall’indennità, e non ha più diritto agli Ammortizzatori per la Disoccupazione, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:

  • Perdita dello stato di disoccupazione
  • Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni
  • Inizio di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di attività parasubordinata senza provvedere alle comunicazioni previste
  • Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
  • Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la DIS-COLL
  • Non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti