Lavoro a chiamata , lavoro intermittente,  job on call…. Tanta modernità solo nel nome di un0unica fattispecie contrattuale ma nei fatti e nella vita delle Aziende stiamo ancora al dettato del 1923

Domanda:

Nell’ambito del rapporto di lavoro a chiamata,  è possibile instaurare un rapporto di lavoro con dei lavoratori qualunque sia il limite d’età, purché rientranti nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.?

Risposta:

Il contratto di lavoro intermittente o “a chiamata”, è attualmente disciplinato dagli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, i quali prevedono che:

  • “Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”.

Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

Quindi come stabilito, la richiamata norma, se il CCNL applicato al lavoratore nulla prevede in merito all’instaurazione del contratto intermittente, occorre rifarsi al R.D. n. 2657/1923.

Sul punto, appare utile richiamare l’Interpello n. 10/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale chiarisce che ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 – il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In assenza di essa, il Legislatore stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali”.  Il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”. Tale Decreto, quindi, è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente. 

 

Da ultimo, è utile ricordare che la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 luglio 2017, Causa C-143/2016, ha sancito la natura non discriminatoria della normativa italiana che limita l’attività di lavoro intermittente ai giovani di età inferiore ai 24 anni, ma per prestazioni rese fino al 25esimo anno, ammettendo i datori di lavoro al licenziamento al compimento della predetta età.