Legge di Stabilità 2016 – Congedo obbligatorio del padre

Il Congedo obbligatorio del padre è legge, avrà due giorni in più da dedicare alla famiglia.

La legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016), al co.205, ha stabilito che il congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2015 dalla L. n.92/12, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 e il congedo obbligatorio è aumentato a 2 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina già conosciuta e contenuta nel D.M. 22 dicembre 2012, che ha, tra l’altro, stabilito che:

  • Il congedo obbligatorio di 2 giorni è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso;
  • La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum
  • Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre
  • Le disposizioni si applicano anche al padre adottivo o affidatario
  • I giorni di congedo obbligatorio sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità
  • Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo, a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione (vedi sito Inps)
  • Il padre comunica al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire dei congedi, con un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto
  • Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo e la predetta documentazione deve essere trasmessa anche ai datore di lavoro della madre
  • I congedi non possono essere frazionati ad ore

Scarica il Modulo per la richiesta di congedo: modulo-congedo-obbligatorio-del-padre

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.