Pace contributiva, Una nuova forma di riscatto agevolato

L’INPS, con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019 oltre al riscatto della laurea dispone come  riscattare i periodi scoperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”).

Chi non ha mai lavorato prima del 31 dicembre 1995, considerando anche eventuali contributi versati a Casse professionali, potrà avvicinare l’età pensionabile grazie al riscatto agevolato previsto dall’art. 20, co. da 1 a 5 del D.L. n. 4/2019 (c.d. “Decretone”). Essendo un misura ancora sperimentale, l’opzione potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, l’INPS ha reso disponibile in favore dei diretti interessati, all’interno del portale INPS, il nuovo campo “riscatto periodi scoperti da contribuzione”, raggiungibile dalla sezione “riscatto di periodi contributivi”. Il D.L. n. 4/2019 (c.d. “decretone”) all’art. 20, co. da 1 a 5 ha previsto una norma – in via sperimentale limitatamente al triennio 2019 – 2021 – che permette a tutti quei soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, e che non siano già titolari di pensione (in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria), la possibilità di riscatto agevolato di determinati periodi pregressi non coperti da contribuzione.

Alcune Riflessioni su questo strumento prima di passare ad esaminarne le particolarità nel dettaglio.

Pace contributiva? Non sarà la pace nel mondo, ma ci piace!!

Questo strumento prezioso consentirà ai datori di lavoro di proporre ai dipendenti l’opportunità di destinare i premi di produzione alla copertura dei buchi contributivi. Solo per i “contributivi” puri, privi di contributi ante 1996 è solo fino al 31 dicembre 2021 si possono riscattare fino a 5 anni di settimane mancanti nell’estratto contributivo. Vale anche per gli autonomi in GS ! Non c’è da perder tempo dunque ..perché la scelta di convertire premi, ad personam e somme premianti in “periodi di contribuzione” è facilitata, non costituisce reddito, è deducibile integralmente per il datore di lavoro che converte i premi oppure detraibile al 50 % per il lavoratore che decide di riscattare in autonomia i periodi. Ma soprattutto è unilaterale! Non occorre infatti,  far rientrare queste politiche premianti o retributive nelle procedure di contrattazione sindacale, previste per la detassazione dei premi, se la proposta è formulata da un datore di lavoro sia in un pwa sia negli altri casi di contrattazione individuale degli elementi aggiuntivi alla Ral.

Pace contributiva, via libera alle domande. Come si chiede?

Semaforo verde da maggio 2019 per il riscatto dei periodi scoperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”). Chi non ha mai lavorato prima del 31 dicembre 1995, considerando anche eventuali contributi versati a Casse professionali, potrà avvicinare l’età pensionabile grazie al riscatto agevolato previsto dall’art. 20, co. da 1 a 5 del D.L. n. 4/2019 (c.d. “Decretone”). Essendo un misura ancora sperimentale, l’opzione potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, l’INPS ha reso disponibile in favore dei diretti interessati, all’interno del portale INPS, il nuovo campo “riscatto periodi scoperti da contribuzione”, raggiungibile dalla sezione “riscatto di periodi contributivi”.

Nel documento di prassi viene introdotto anche il riscatto della laurea (l’altra misura gemella dedicata ai laureati).

Pace contributiva, soggetti interessati

Il D.L. n. 4/2019 (c.d. “decretone”) all’art. 20, co. da 1 a 5 ha previsto una norma – in via sperimentale limitatamente al triennio 2019 – 2021 – che permette a tutti quei soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, e che non siano già titolari di pensione (in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria), la possibilità di riscatto agevolato di determinati periodi pregressi non coperti da contribuzione.

La misura, che interessa sostanzialmente chi si vedrà calcolata la futura pensione con il metodo di calcolo contributivo, è rivolto agli iscritti:

  • all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti;
  • alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335

Pace contributiva, durata e periodi riscattabili

Il periodo scoperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate.

I periodi da ammettere a riscatto, inoltre, devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019).

Ai fini dell’individuazione del primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma (sopra elencate). Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.

È importante specificare che il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).
In altri termini, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente e logicamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto.

Pace contributiva, onere del riscatto

L’onere da sostenere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

L’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Pace contributiva, presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica e compilando la scheda contatti potremmo approfondire i vantaggi del riscatto consulenza@casigliaronzoni.it e provvedere alla richiesta.

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