Quesito :

Cosa accade a una impiegata alla quale viene applicato il CCNL Terziario Commercio Confcommercio e  viene inviata in trasferta per l’intero mese? In tal caso, la trasferta  deve essere erogata per 26 giornate o solo  i giorni lavorativi del mese in questione?

 

Risposta :

La trasferta consiste in uno spostamento provvisorio del lavoratore dalla  normale sede di lavoro ad altro luogo di lavoro. Essa differisce dal trasferimento per la temporaneità dello spostamento, legato ad un’esigenza del datore di lavoro circoscritta in un determinato lasso di tempo.

In assenza di una disciplina legale, della trasferta si occupano solamente i CCNL, regolandone, in particolare, i risvolti di carattere economico. Al lavoratore inviato in trasferta viene riconosciuto dai contratti collettivi il diritto all’indennità di trasferta, che può avere natura retributiva, risarcitoria o “mista”. La differenza tra la natura retributiva o risarcitoria dell’indennità di trasferta non è di poco conto, dal momento che la Legge – art. 51, c. 5 e 6 del D.P.R. n. 917/86 – prevede un diverso trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme corrisposte ai lavoratori inviati in trasferta, a seconda che si tratti di compensi o rimborsi spese.

Infatti, nel caso in cui l’indennità in questione abbia natura retributiva, le somme erogate a favore del lavoratore andranno “incluse anche nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di anzianità ex artt. 2120 e 2121 c.c.” perché quando costituisce una stabile componente della retribuzione, assume la natura di elemento retributivo e diviene computabile nella retribuzione annua ai fini del TFR”.

Inoltre, “qualora si tratti di “diaria” corrisposta in maniera fissa a fini retributivi, gli importi erogati saranno configurabili come indennità cosiddetta “di trasfertismo” e potranno essere computati nel calcolo degli assoggettamenti limitatamente al 50% del loro ammontare.

Diversamente, qualora il datore di lavoro intenda solo indennizzare il lavoratore delle spese sostenute, l’indennità avrà semplice natura di rimborso spese e null’altro sarà dovuto al lavoratore se non il ristoro  di quanto speso.

Per rispondere al quesito, è opportuno citare la  Sentenza n. 12895/2002 della Corte di Cassazione la  quale ha chiarito che  il trattamento di trasferta deve essere corrisposto per tutte le giornate di calendario  ricadente nel periodo della missione (includendo anche le domeniche e le festività). 

Ai fini della maturazione del diritto all’indennità non rileva la mancata esecuzione dell’attività lavorativa ma l’arco temporale entro cui si svolge la missione stessa.

Il nostro parere in questi casi è quello di prevedere in casi specifici di trasferte di lunga durata o all’estero, specifiche indennità forfettarie e omnicomprensive per l’intero periodo così da offrire al dipendente un trattamento equo e trasparente prima dell’assegnazione dell’incarico.

Per una revisione delle policy in uso in azienda e per impostare un regolamento che disponga chiaramente quanto è opportuno disciplinare siamo a disposizione con il servizio di consulenza@casigliaronzoni.it