Presunto innocente oppure .. Innocente fino a prova contraria?!

Con provvedimento n. 267/2017, il Garante della privacy affronta la richiesta di un’azienda relativamente all’autorizzazione al trattamento di alcuni dati giudiziari dei propri lavoratori.

Il caso: l’azienda istante agiva quale appaltatore a fronte di un contratto di appalto nel quale la committente le domandava l’impegno a richiedere, ad ogni lavoratore che avrebbe partecipato ai lavori (nel caso servizi ferroviari), il certificato generale del casellario giudiziale in corso di validità. L’azienda, oltretutto, avrebbe dovuto segnalare con tempestività, alla committente stessa, i nominativi di soggetti con specifici carichi. La committente, infatti, avrebbe potuto esprimere il proprio gradimento sui vari soggetti impegnati nell’appalto.

L’Autorità garante fa dapprima notare che il trattamento dei dati giudiziari dei lavoratori, da parte del datore di lavoro, può essere giustificato solo da apposita disposizione di legge o da provvedimento dell’Autorità medesima, purché vi sia alla base un rilevante interesse pubblico.

Viene quindi spiegato che con l’Autorizzazione n. 7/2016, il Garante stesso ha autorizzato i datori di lavoro al trattamento dei dati giudiziari, qualora questo sia “indispensabile per […] adempiere o esigere l’adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa dell’Unione europea, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro“.

Nel caso specifico, invece, l’obbligo sarebbe sancito soltanto nel contratto di appalto stipulato tra soggetti privati, quale mero obbligo dell’appaltante a ottemperare a una richiesta del committente.

Il Garante, quindi, rileva come la richiesta di autorizzazione sia priva di una concreta base giuridica (legislativa, regolamentare o contrattuale) adeguata a legittimare il trattamento di dati giudiziari nel caso concreto, in considerazione di quanto previsto dalla sopra citata Autorizzazione, non esistendo, infatti, specifiche norme, né contratti collettivi anche aziendali, da cui possa scaturire un simile obbligo.

Stante tale situazione il Garante nega quanto richiesto dato che “non sussistono allo stato i presupposti per l’adozione di una autorizzazione specifica al trattamento dei dati giudiziari nei termini prospettati nella richiesta formulata dalla società”.

Una corretta policy aziendale potrebbe prevedere ordinariamente in fase di assunzione  o in occasione della revisione del fascicolo del dipendente, di richiedere ai collaboratori un’autodichiarazione ove si attesti di non avere carichi penali. Questo consentirebbe di poter riscontrare in seguito le eventuali attestazioni mendaci, contestabili disciplinarmente.

Lo Studio rimane a disposizione per attuare e regolamentare le Best Practices.