Quesito:

Chi paga? Idoneo o non idoneo?

Risposta:

Le visite mediche eseguite nell’ambito del rapporto di lavoro sono a cura e spese del datore di lavoro e scaturiscono dall’obbligo di sorveglianza sanitaria, materia che deriva dall’applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs.81/08-106/09).

Le visite, di norma annuali tranne che in alcuni casi previsti dalla vigente normativa, prevedono gli esami e le indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente ai fini delle valutazioni rispetto al rischio di malattia professionale, coerentemente a quanto rappresentato sul DVR (documento di valutazione dei rischi) garantendo inoltre eventuali coperture vaccinali.

In alcune specifiche situazioni previste dagli accordi stato, regioni e province autonome, e soltanto per le categorie indicate dai rispettivi allegati, le visite possono essere finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di dipendenza da alcool (allegato al provvedimento del 16.03.06) e di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope (allegato al provvedimento del 30.10.07).

Il medico competente, in base all’esito delle visite mediche, esprimerà in forma scritta un giudizio di idoneità rispetto alla mansione che potrà essere:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Il certificato dovrà necessariamente riportare la data di effettuazione della visita e della relativa periodicità, oltre agli eventuali limiti in caso di inidoneità temporanea.

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE (art.41 Dlgs81/08):

  • VISITA MEDICA PREVENTIVA: è volta a constatare l’assenza di controindicazioni rispetto alla mansione alla quale il lavoratore è adibito e al fine di valutare la sua idoneità alla stessa. La visita medica preventiva rientra nell’ambito della sorveglianza sanitaria e viene effettuata dal medico competente;
  • VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA: sono espressamente ammesse anche le visite mediche preventive sono eseguite prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può decidere se farle svolgere a cura del medico competente oppure dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
  • VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA PER L’ASSUNZIONE DI MINORI: il Ministero del Lavoro ha precisato, con la nota n. 1401/2010, che anche in caso di assunzione di minori, per cui vige sempre l’obbligo di visita medica preassuntiva, può ritenersi valida la certificazione rilasciata dal medico competente;
  • VISITA MEDICA IN CASO DI ASSENZA SUPERIORE A 60 GIORNI: in caso di assenza superiore a 60 giorni continuativi per motivi di salute (sia malattia che infortunio) il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre il lavoratore ad una visita medica di idoneità alla mansione al rientro in servizio. Anche questa tipologia di visita rientra nella sorveglianza sanitaria affidata al medico competente
  • VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE: Solo qualora il Medico competente la giudichi correlata ai rischi professionali, come ad esempio nel caso in cui si siano condizioni lavorative che abbiano deteriorato progressivamente lo stato di salute del dipendente o mutazioni dello stato di salute che potenzialmente o praticamente, possano interferire con il regolare svolgimento della mansione.
  • VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: nei casi previsti dalla normativa vigente.
  • VISITA MEDICA IN OCCASIONE DI CAMBIO MANSIONE: volta a verificare l’idoneità alla nuova mansione.

Il giudizio di idoneità viene comunicato in forma scritta al datore di lavoro e al dipendente il quale avrà facoltà di esercitare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, all’organo di vigilanza territorialmente competente che potrà confermare, modificare o revocare il giudizio stesso.

PARTICOLARITA’: In caso di lavoro notturno, il  D.Lgs. 8 aprile n. 66 sancisce l’obbligo della sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori adibiti a svolgere prestazioni di lavoro notturno che devono preventivamente esser ritenuti idonei a seguito di accertamenti ad opera delle strutture sanitarie o del medico competente. Lo stato di salute dei lavoratori deve essere periodicamente verificato e nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità al lavoro notturno, il lavoratore deve essere trasferito al lavoro diurno.

VISITE FISCALI IN CASO DI MALATTIA A CURA DELL’INPS

Articolo a cura del Medico Competente dott Andrea Maria Festuccia

 

LEGGI ANCHE : NUOVE DISPOSIZIONI 2018 SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO