Vado al lavoro a spese del Capo!

L’azienda rimborsa il costo dell’abbonamento sostenuto dal dipendente per trasporti pubblici locali

Ai binari di partenza il welfare aziendale che ripone speranze e prevede rimborsi di una voce di spesa importante nel bilancio familiare dei dipendenti e dei loro familiari.

Si aggiunge al paniere di benefit finalmente una tipologia semplice e di facile attuazione e divulgazione.

Il Governo introduce, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i “buoni pasto”.

La legge di bilancio 2018 interviene sulla normativa fiscale che regola i rapporti di lavoro con particolare attenzione alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, al welfare aziendale, alle ritenute, alle detrazioni e ai termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Il c. 28, lett. b), interviene sull’art. 51, TUIR, introducendo, un nuovo benefit nel c. 2 lettera d-bis: che dispone quanto segue a partire dal gennaio 2018:

  • non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12” (vale a dire familiari fiscalmente a carico.

Si arricchisce, quindi, ulteriormente il paniere dei servizi welfare, concedendo la possibilità ai datori di lavoro di sostenere il costo dei trasporti pubblici locali (“buoni TPL”) sostenuti dai propri dipendenti e dai loro familiari, senza che ciò possa generare imponibilità fiscale creando un reale beneficio percepito prioritariamente dal dipendente e, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili (D.Lgs. 314/1997), contributiva previdenziale, assistenziale e assicurativa tale beneficio si ripercuote nel budget dell’azienda, riducendo il costo del lavoro.

Per la gestione di detto benefit esente occorre tenere presente quanto segue:

  • trattasi di un benefit collettivo, deve riguardare la generalità dei dipendenti o una categoria omogenea di dipendenti (l’erogazione discrezionale del datore di lavoro determina l’imponibilità del benefit qualora il valore riconosciuto, tenendo conto anche di altri benefit imponibili, superi, nel periodo d’imposta la soglia di € 258,23; si ricorda che superare detto limite comporta inserire nella base imponibile l’intero valore dei benefit);
  • i titoli di viaggio possono essere anche quelli destinati ai familiari (art. 12 del TUIR) del dipendente, ma, a differenza delle altre disposizioni di esenzione, devono risultare fiscalmente a carico (non devono possedere redditi superiori a € 2.840, 51; dal 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite reddituale salirà a € 4.000,00);
  • l’istituzione del benefit può avvenire: con atto volontario del datore di lavoro, con contratto o accordo collettivo (si ritiene non solo aziendale, come interpreto per la lettera f) del medesimo comma 2, dell’art. 51 del TUIR) o con regolamento aziendale;
  • il benefit può essere riconosciuto attraverso:

– il rimborso della spesa sostenuta dal lavoratore e/o dal familiare a carico previa presentazione di apposito documento giustificativo;

– costo sostenuto direttamente dal datore di lavoro per l’acquisto dei citati titoli di viaggio.

E’ assolutamente vietato ed escluso che il datore di lavoro possa erogare l’equivalente delle somme “dedicate all’abbonamento” direttamente al lavoratore per l’acquisto dei titoli di viaggio in questione. Il rispetto delle predette condizioni permette al datore di lavoro di dedurre il costo dal reddito d’impresa. La norma fa riferimento esclusivamente agli abbonamenti al trasporto pubblico locale, il che significa, comprensibilmente, che non risultano inclusi i biglietti relativi alle singole corse o formule similari (es. carnet). Non è richiesta alcuna convenzione specifica tra l’azienda e il vettore del servizio di trasporto.

Come fare: Considerando che il datore di lavoro deve verificare l’effettiva destinazione delle somme rispetto all’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico, il suggerimento è quello di procedere esclusivamente informando i lavoratori che potranno esibire le ricevute di pagamento e prevedendo il rimborso netto direttamente in busta paga oppure, più agevolmente, potrebbe pagare direttamente l’abbonamento al vettore. Solo a seguito di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi ancora non pubblicati, anche in ordine alla natura della documentazione probatoria da conservare, lo studio adeguerà per i propri Clienti la prassi documentale in uso.

Ecco dunque che il nuovo Welfare Aziendale assegna un ruolo centrale alle Imprese e all’imprenditore che lungimirante saprà cogliere le opportunità di avvalersi di strumenti di premialità che fidelizzano i dipendenti. Per la strategia di welfare da introdurre in azienda lo Studio ha primaria esperienza diretta sia nella stipula delle convenzioni che nella gestione dei PWA da realizzare e autofinanziare con soluzioni calibrate e su misura rispetto alle necessità e al budget a disposizione. L’azienda che semplifica la vita offre ai suoi dipendenti la palestra o l’abbonamento per lo stadio, la baby sitter o la consulenza per scrivere i curricula dei figli, il “maggiordomo” che sbriga le faccende noiose come pagare le bollette oppure il viaggio organizzato in Asia*. Il welfare aziendale si espande e il portafogli delle società intermediarie tra datori e dipendenti diventa sempre più ampio e vario, non attendere oltre, Contattaci! consulenza@casigliaronzoni.it  

* http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/01/24/cosi-palestra-e-asilo-nido-finiscono-in-busta-paga19.html

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