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	<title>art 2222 - Studio Casiglia Ronzoni</title>
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	<description>Sognare un diverso modo di lavorare</description>
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	<title>art 2222 - Studio Casiglia Ronzoni</title>
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		<title>Nuove regole per il lavoro autonomo occasionale &#8211; L.A.O.</title>
		<link>https://www.casigliaronzoni.it/nuove-regole-per-il-lavoro-autonomo-occasionale-l-a-o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giorgia Rubiu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 18:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione del Personale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambasciate]]></category>
		<category><![CDATA[art 2222]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[esclusione dall'obbligo di comunicazione preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro autonomo occasionale]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanze diplomatiche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.casigliaronzoni.it">Studio Casiglia Ronzoni</a><br />
<a href="https://www.casigliaronzoni.it/nuove-regole-per-il-lavoro-autonomo-occasionale-l-a-o/">Nuove regole per il lavoro autonomo occasionale &#8211; L.A.O.</a></p>
<p>Nuove regole per il lavoro autonomo occasionale - L.A.O. COMUNICAZIONE PREVENTIVA Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, forniscono le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall'art. 13 del D.L. 21 ottobre 2021, [...]</p>
<p><a href="https://www.casigliaronzoni.it/nuove-regole-per-il-lavoro-autonomo-occasionale-l-a-o/">Nuove regole per il lavoro autonomo occasionale &#8211; L.A.O.</a><br />
<a href="https://www.casigliaronzoni.it">Studio Casiglia Ronzoni - Sognare un diverso modo di lavorare</a></p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.casigliaronzoni.it">Studio Casiglia Ronzoni</a><br />
<a href="https://www.casigliaronzoni.it/nuove-regole-per-il-lavoro-autonomo-occasionale-l-a-o/">Nuove regole per il lavoro autonomo occasionale &#8211; L.A.O.</a></p>
<h2>Nuove regole per il lavoro autonomo occasionale &#8211; L.A.O.</h2>
<h5>COMUNICAZIONE PREVENTIVA</h5>
<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la <strong>nota n. 29 dell&#8217;11 gennaio 2022</strong>, forniscono le prime indicazioni con riferimento alla <strong>comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale</strong>, introdotta dall&#8217;art. 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (c.d. decreto Fisco-Lavoro).</p>
<p>La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 &#8211; modificando il comma 1 dell&#8217;art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 &#8211; ha introdotto a far data <strong>dal 21 dicembre 2021</strong> un <strong>nuovo obbligo di comunicazione</strong> finalizzato a &#8220;svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive&#8221; nell&#8217;impiego di <strong>lavoratori autonomi occasionali</strong>.</p>
<blockquote><p><strong>Mentre descriviamo di seguito l’aspetto formale delle novità, vorremo sottolineare un aspetto sostanziale sul lavoro occasionale e vi invitiamo a valutare il rischio di un inquadramento inadeguato e se davvero questo tipo di incarico rientri nelle ipotesi di lavoro autonomo occasionale disciplinato dall’art 2222 del codice civile, perché diversamente, ove non fosse genuino, le sanzioni non si limitano a quelle descritte in fondo a questa e-mail e sarebbero ben altre</strong><strong>. </strong></p></blockquote>
<h4 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, pertanto: Enti, Ambasciate, Fondazioni, Associazioni, Gruppi parlamentari e datori di lavoro domestico non sono tenuti al rispetto di tale obbligo.  </span></h4>
<p><a href="https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/MLPS-INL-Nota-29-del-11012022.pdf">https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/MLPS-INL-Nota-29-del-11012022.pdf</a></p>
<p><strong>Tempi e modalità di comunicazione</strong></p>
<p>In attesa dell&#8217;integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro, la comunicazione andrà eseguita attraverso l&#8217;invio di una <strong>e-mail</strong> allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun <strong>Ispettorato Territoriale del Lavoro</strong> competente per territorio.</p>
<p>L&#8217;obbligo riguarda i <strong>rapporti avviati dopo l&#8217;entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data di emanazione della nota in oggetto</strong>.</p>
<p>In relazione ai rapporti già in essere alla data di emanazione della nota in oggetto, è possibile l&#8217;invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della nota, ovvero <strong>entro il 18 gennaio 2022</strong>.</p>
<p>Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, la comunicazione andrà eseguita <strong>prima dell&#8217;inizio della prestazione</strong> del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.</p>
<p><strong>Ambito di applicazione: soggetti interessati</strong></p>
<p>L&#8217;obbligo di comunicazione è previsto all&#8217;interno della disciplina in materia di sospensione dell&#8217;attività imprenditoriale di cui all&#8217;art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i <strong>committenti che operano in qualità di imprenditori</strong>.</p>
<p>Inoltre, la disposizione interessa i <strong>lavoratori autonomi occasionali</strong>, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all&#8217;art. 2222 c.c. &#8211; riferito alla persona che &#8220;si obbliga a compiere verso un corrispettivo un&#8217;opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente&#8221; &#8211; e sottoposti, in ragione dell&#8217;occasionalità dell&#8217;attività, al regime fiscale di cui all&#8217;art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.</p>
<p>Restano viceversa <strong>esclusi</strong>, oltre ai rapporti di natura subordinata:</p>
<p>&#8211; le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate di cui all&#8217;art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell&#8217;art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);</p>
<p>&#8211; i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell&#8217;art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;</p>
<p>&#8211; le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l&#8217;attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell&#8217;ambito di applicazione della disciplina in esame;</p>
<p>&#8211; i rapporti di lavoro &#8220;intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all&#8217;articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986&#8221;, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull&#8217;art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l&#8217;altro, che tale comunicazione &#8220;è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all&#8217;instaurazione del rapporto di lavoro&#8221;.</p>
<p><strong><br />
Contenuto della comunicazione</strong></p>
<p>Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell&#8217;e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti <strong>contenuti minimi</strong>, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:</p>
<p>&#8211; dati del committente e del prestatore;</p>
<p>&#8211; luogo della prestazione;</p>
<p>&#8211; sintetica descrizione dell&#8217;attività;</p>
<p>&#8211; data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l&#8217;opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;opera o il servizio non sia compiuto nell&#8217;arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.</p>
<p>Dato obbligatorio è altresì quello relativo all&#8217;ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell&#8217;incarico.</p>
<p><strong><br />
Annullamento della comunicazione</strong></p>
<p>Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque <strong>momento antecedente all&#8217;inizio dell&#8217;attività del prestatore</strong>.</p>
<p>Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.<br />
<strong><br />
Sanzioni</strong></p>
<p>Analogamente a quanto previsto in relazione all&#8217;impiego di lavoratori intermittenti, in caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa <strong>da euro 500 a euro 2.500</strong> in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all&#8217;art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.</p>
<p>Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.</p>
<p>In attesa dell&#8217;integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita attraverso l&#8217;<strong>invio di un&#8217;e-mail </strong><strong>a</strong><strong>ll</strong><strong>o specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria </strong><strong>che sarà</strong><strong> </strong><strong>messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio</strong>.</p>
<p>L&#8217;obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l&#8217;entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021.</p>
<p>In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, è possibile l&#8217;invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.</p>
<p>Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita prima dell&#8217;inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.</p>
<p>Per maggiori dettagli ecco la <strong><a href="https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/MLPS-INL-Nota-29-del-11012022.pdf">Nota</a></strong>.</p>
<p><em>Rimaniamo a disposizione per valutare i singoli casi! </em></p>
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<a href="https://www.casigliaronzoni.it">Studio Casiglia Ronzoni - Sognare un diverso modo di lavorare</a></p>
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