Legge di Bilancio e nuove agevolazioni per il Budget del 2022

Pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

La novità più importante introdotta in ambito fiscale riguarda la riforma dell’Irpef ed in particolare un passaggio da 5 a 4 scaglioni che porterà ad una riduzione della pressione fiscale.

Di seguito le principali disposizioni in materia lavoro introdotte in sede di conversione del decreto.

L’impatto delle modifiche fiscali sulle buste paga ad inizio anno è rilevante e stiamo aggiornando il gestionale per elaborare correttamente gli adempimenti.

Le principali modifiche riguardano:

  • Rimodulazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle aliquote;
  • Modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro dipendente;
  • Modifica della disciplina del trattamento integrativo e abrogazione dell’ulteriore detrazione;
  • Sconto contributivo per il 2022 a favore dei lavoratori dipendenti.

Per questo motivo, l’elaborazione delle buste paga del mese di gennaio potrebbe presentare risultati diversi dal consueto “netto” atteso.

Vi invitiamo a segnalarci anticipatamente e con puntualità ogni informazione inerente la gestione del personale e l’elaborazione dei costi o delle buste a titolo di esempio: le presenze, le note spese, le nuove assegnazioni di autovetture, dei prestiti, gli impegni di assunzione, i lordi e i netti concordati, le assegnazioni in smart working, le promozioni e i passaggi di livello e ogni altro elemento utile al nostro lavoro.

Faremo naturalmente il possibile per garantire puntualità e precisione.

Buona lettura 😊

Legge di Bilancio 2022), in vigore dal 1º gennaio 2022; tra le principali disposizioni in materia lavoro, la legge prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, modifiche al reddito di cittadinanza, ampliamento del contratto di espansione alle imprese con 50 dipendenti, novità per congedo di paternità, NASpI e Dis-Coll, regole più severe per i tirocini extracurricolari, agevolazioni contributive per il 2022 a favore dei lavoratori dipendenti, sgravi contributivi al 100% nei primi 3 anni per i datori di lavoro che stipulano contratti di apprendistato nel 2022 e che hanno meno di 9 dipendenti, contrasto alle delocalizzazioni e la riforma delle aliquote fiscali e delle detrazioni fiscali.

Di seguito alcune delle disposizioni in materia di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 con evidenza su norme di rilievo.

Incentivi per i datori di lavoro (art. 1, c. 74, lett. g)

I datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza hanno diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico e a carico del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.


Politiche attive del lavoro

Centri per l’impiego (art. 1, cc. 85 e 86)

Sono stanziate ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l’impiego, anche derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) (art. 1, cc. 249-252)
Nell’ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori nei medesimi settori.

Sono estese ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL).

Incentivi all’occupazione

Sgravio contributivo per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi (art. 1, c. 119)

Viene riconosciuto l’esonero contributivo previsto dalla normativa vigente (art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica.


Sgravio contributi a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, c. 121)

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sgravio contributivo per i contratti di apprendistato (art. 1, c. 645)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, è prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove, 6, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Esonero dei contributi a carico delle lavoratrici madri (art. 1, c. 137)

In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Contributo per assunzioni di lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordo di transizione occupazionale (art. 1, cc. 243-247)

Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (accordo di transizione occupazionale) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il già menzionato contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12.

Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, cc. 122-130)

Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008 è incrementato di 321,4 milioni di euro per l’anno 2022 e 300 milioni di euro dall’anno 2023.

Tale finanziamento è destinato per coprire, nei limiti di spesa definiti per ciascuna misura, gli oneri relativi alla proroga delle seguenti agevolazioni:

indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. L’indennità, prorogata per il 2022, è pari a 30 euro giornalieri per ciascun lavoratore dipendente;

– sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center di cui all’art. 44, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015;

esonero dal versamento delle quote di accantonamento TFR al Fondo di tesoreria INPS e del ticket di licenziamento per i lavoratori in CIGS di aziende sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. L’esonero è prorogato per gli anni 2022 e 2023;

CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Vengono stanziate ulteriori risorse per il 2022 al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015;

integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento CIGS riconosciuto, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA (art. 1-bis, D.L. n. 243/2016). L’integrazione è prorogata per il 2022;

– trattamenti CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica previsti dall’art. 22-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015, prorogati per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Maternità e paternità

Congedo di paternità (art. 1, c. 134)

Viene reso strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.

Indennità di maternità (art. 1, c. 239)

Alle lavoratrici di cui agli articoli 64 (iscritte alla Gestione separata), 66 (autonome e imprenditrici agricole) e 70 (libere professioniste) del D.Lgs. n. 151/2001, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

Politiche di genere (art. 1, cc. 138 e ss.)

Incrementata di 52 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere.

Si prevede l’adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l’obiettivo, tra l’altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro.

A tal fine si istituiscono una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest’ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. La definizione dei parametri per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità.

Sport

Apprendistato lavoratori sportivi (art. 1, c. 154)

Si riduce (da 30) a 23 anni il limite massimo di età (di cui all’art. 44, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2015) per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante.

Differimento termini per gli adempimenti fiscali e contributivi (art. 1, cc. 923-924)

Sono differiti alcuni termini per gli adempimenti fiscali e contributivi nel settore sportivo.

In particolare, sono sospesi:

– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte dal 1º gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

– i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 1º gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

– i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

– i versamenti Irpef in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Trattamenti di integrazione salariale

Beneficiari (art. 1, cc. 191-192)

Viene esteso l’ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse.

Il requisito di anzianità di effettivo lavoro è ridotto da 90 a 30 giorni.

Riguardo al computo dei dipendenti, è previsto che, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Misura (art. 1, c. 194)

Si prevede l’unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. Infatti, in base al nuovo comma 5-bis aggiunto all’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015 per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1º gennaio 2022, il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico ed indipendente dalla predetta retribuzione.

Contributo addizionale (art. 1, c. 195)

Viene modificata la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

A decorrere dal 1º gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al:

6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

9% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile

Pagamento diretto (art. 1, c. 196)

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Attività lavorativa durante l’integrazione salariale (art. 1, c. 197)
Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione straordinaria (art. 1, cc. 198-199)

Viene modificata la disciplina dell’ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi.

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1º gennaio 2022, la disciplina della CIGS ed i relativi obblighi contributivi vengono estesi ai datori di lavoro:

non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi alternativi) e 40 (Fondi di solidarietà territoriali delle Province autonome di TN e BZ) del D.Lgs. n. 148/2015; e

– che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Rientrano nel campo di applicazione della CIGS, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati:

– le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale;

– i partiti, i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali

Viene, inoltre, modificata la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Viene ampliato il concetto di “riorganizzazione aziendale”, che viene esteso anche alla realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento alla causale “contratto di solidarietà” sono modificati i limiti percentuali di riduzione oraria (complessiva ed individuale) dell’attività lavorativa che le aziende devono rispettare nella stipula dell’accordo aziendale. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2022:

– la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% (60% fino al 31.12.2021) dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;

– per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% (70% fino al 31.12.2021) nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Accordo di transizione occupazionale (art. 1, c. 200)

Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti di durata previsti, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Ai fini del riconoscimento di tale trattamento straordinario di integrazione salariare, in sede di procedura di consultazione sindacale, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in parola accedono al programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) di cui all’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Per l’anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariare per riorganizzazione o crisi aziendale può essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

Finanziamento della CIGS (art. 1, c. 201)

A decorrere dal 1º gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all’art. 20, comma 3-ter, D.Lgs. n. 148/2015 è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.

Iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (art. 1, c. 202)

I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tali iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni.

Fondi di solidarietà bilaterali

Sono introdotte una serie di modifiche della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS, ridefinendo sia l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà sia la tipologia delle relative prestazioni.


Fondi di solidarietà bilaterale (art. 1, c. 204)

Modificando l’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, è previsto che a decorrere dal 1º gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterale sono rivolti ai datori di lavoro che:

– non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.

Fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di stipulare accordi per l’istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali vige nei settori che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (CIGO e CIGS – Titolo I del D.Lgs n. 148/2015);

– che occupano almeno un dipendente (più di cinque dipendenti fino al 31 dicembre 2021).

I Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1º gennaio 2022 dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In assenza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1º gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS).

Fondi di solidarietà alternativi (art. 1, c. 205)

Viene modificato l’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplina l’istituzione ed il funzionamento del sistema dei Fondi di solidarietà alternativi (settore artigianato – FSBA – e della somministrazione) estendendone, a decorrere dal 1º gennaio 2022, il campo di applicazione.

A decorrere dal 1º gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.


Fondo di integrazione salariale (FIS) (art. 1, c. 207)

Viene modificato l’art. 29 del D.Lgs n. 148/2015, che disciplina il Fondo di integrazione salariale, estendendone il campo di applicazione.

A decorrere dal 1º gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che:

– occupano almeno un dipendente (più di cinque dipendenti fino al 31 dicembre 2021);

– appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015. Fino al 31 dicembre 2021 il Fondo di integrazione salariale è rivolto ai datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (CIGO e CIGS – Titolo I del D.Lgs n. 148/2015);

non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo ovvero territoriale.

Con riferimento alle prestazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2022

– l’assegno ordinario assume la nuova denominazione di “Assegno di integrazione salariale

– viene eliminata la prestazione “Assegno di solidarietà” prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei dipendenti da datori di lavoro che stipulano accordi collettivi aziendali di riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti collettivi.

In relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO), l’Assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di:

– 13 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

– 26 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Per quanto concerne il finanziamento dell’Assegno di integrazione salariale, è previsto:

– un contributo ordinario nella misura dello:

– 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

– 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti;

A decorrere dal 1º gennaio 2025 sono previste riduzioni dell’aliquota di contribuzione.

– un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connesso all’utilizzo dell’assegno di integrazione salariale richiesto per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO) pari al 4% della retribuzione persa.

Contratto di espansione (art. 1, c. 215)

Viene prolungato il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023; il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non può essere inferiore a 50, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.


Integrazione salariale agricola (art. 1, cc. 217-218)

Viene estesa al settore della pesca la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA).

Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

NASpI e DIS-COLL (art. 1, cc. 221-223)

A decorrere dal 1º gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il già menzionato evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi. Per i periodi di fruizione della DISCOLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso. A decorrere dal 1º gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI.


Delocalizzazioni delle aziende (art. 1, cc. 224-236)

I datori di lavoro che impiegano più di 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con minimo 50 licenziamenti, dovranno, almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura, comunicare per iscritto l’intenzione di procedere alla chiusura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’ANPAL.

I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.

Entro 60 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro elabora un piano della durata massima di 12 mesi per limitare le ricadute occupazionali ed economiche della chiusura.

I lavoratori interessati dal piano accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

La procedura si conclude con l’accordo tra le parti. Previste sanzioni se l’impresa è inadempiente rispetto agli impegni assunti o ai tempi e alle modalità dell’attuazione del piano.

Tirocini (art. 1, cc. 720-726)

Viene introdotto la definizione di tirocinio curricolare: il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

Un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovrà definire linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari.

Tutela del professionista in caso di malattia (art. 1, cc. 927-944)

È prevista la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.

Le disposizioni si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.