Dal 1° settembre 2017  “Novità su visite mediche fiscali”

Le modifiche alla normativa varieranno ad esempio, le fasce di reperibilità delle visite fiscali solo per i dipendenti pubblici, saranno attuati maggiori controlli in base al nuovo decreto correttivo della Riforma Madia 2017, per limitare le assenze delle malattie del fine settimana, si potranno eseguire più visite fiscali nel corso dello stesso periodo di malattia e la verifica della reperibilità del lavoratore da parte dell’Inps, può essere attivata fin “dal primo giorno.

Le norme in vigore nel settore privato

Le fasce orarie malattia per effettuare i controlli per la visita medica fiscale nel settore privato che interessa i Clienti del settore privato seguite dal  nostro Studio sono:

  • dalle 10:00 alle 12:00;
  • dalle 17:00 alle 19:00.
  • si ricorda che tali orari vanno rispettati sin dal primo giorno indicato sul certificato medico sia di sabato, che di domenica e compresi i giorni festivi.

L’Inps o il datore di lavoro possono effettuare visite di controllo per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. La visita fiscale non si limita a un mero controllo della presenza al proprio domicilio del lavoratore in malattia, ma in una vera e propria verifica della sussistenza degli impedimenti fisici al lavoro. 

Visite mediche fiscali di sabato, domenica e nei giorni festivi

Il dipendente  privato può ricevere il controllo medico fiscale durante gli orari visite mediche fiscali 2017 ed è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato sul documento medico all’inizio dell’evento morboso, per far eseguire la visita medica fiscale durante le fasce stabilite. L’obbligo di reperibilità è previsto anche nei giorni non lavorativi, nei giorni festivi e nei giorni di riposo se l’evento morboso cade prima o dopo tali giornate, fatta eccezione per i casi di esenzione alla reperibilità per il settore privato.

Il Datore di Lavoro ha la possibilità e il diritto di richiedere per i lavoratori privati il controllo della visita medica fiscale rivolgendo all’Inps (o alla ASL se l’ambito e pubblico) tale richiesta. Le visite di controllo e accertamento sono effettuate dal servizio di medicina fiscale, sono a pagamento e vengono fatturate direttamente al Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro può richiederci di prenotare la visita medica fiscale inviando per email il numero di protocollo del certificato telematico di malattia del dipendente assente.

La richiesta deve essere obbligatoriamente inoltrata telematicamente entro le ore 09:00 dello stesso giorno per cui si richiede il controllo antimeridiano ed entro le ore 12:00 dello stesso giorno per quelle pomeridiane o per i giorni seguenti compreso il sabato e i festivi come la Domenica, Natale, Capodanno, Pasqua o Ferragosto. 

Visita medica fiscale e Malattia Bimbo: come funziona?

Gli orari delle visite mediche fiscali previsti per i dipendenti pubblici e privati assenti per malattia Bambino, sono stabiliti dall’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispongono che non sussiste l’obbligo da parte di genitori di bambini ammalati di rispettare gli orari, in quanto per legge è previsto che entrambi i genitori, alternativamente, abbiano il diritto di astenersi dal lavoro per periodi non retribuiti corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.

Cosa succede durante il controllo medico?

Il medico incaricato dall’Inps (o dalla ASL) che si reca presso il domicilio del dipendente assente, esamina il certificato medico rilasciato al lavoratore dal medico curante che ha verificato lo stato di salute e l’indicazione della prognosi. Il medico fiscale a seguito del controllo di tale documentazione e la visita del paziente può prolungare la prognosi al massimo di ulteriori 48 ore, confermare la prognosi o modificarla in caso di miglioramento e mancata sussistenza di sintomi che impediscono la ripresa del lavoro invitando il dipendente a tornare al lavoro.

Solo in caso di dubbio diagnostico e di patologie specifiche il medico fiscale può richiedere una visita specialistica alla quale il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi.

Cosa succede se il lavoratore non si fa trovare a casa durante la visita?

Se il lavoratore non viene trovato al domicilio durante la visita fiscale, viene invitato con avviso scritto a presentarsi presso l’ambulatorio dell’INPS e il dipendente è obbligato a presentarsi rigorosamente nel giorno e ora indicati dal medico fiscale per giustificare sia l’assenza al domicilio durante la visita, sia l’assenza dal lavoro. 

Un caso di assenza ingiustificata in occasione della visita medica fiscale

Domanda di un lavoratore: “La scorsa settimana ho ricevuto una visita medica fiscale presso il mio domicilio. Purtroppo non ho sentito il campanello e mi hanno registrato come assenza non giustificata nonostante fossi nella mia abitazione negli orari prestabiliti dalla legge. Come posso provare la mia buona fede?

Risposta:  Le visite mediche fiscali possono essere effettuate in determinate fasce orarie che si riepilogano di seguito:

  • dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i dipendenti del settore privato;
  • dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per i lavoratori del settore pubblico.

Tuttavia può capitare che durante il periodo della malattia il dipendente debba assentarsi da casa; pertanto, vi sono motivazioni valide per le quali l’assenza può essere considerata giustificata, altre per le quali non lo è.

Ricadono nella prima categoria:

  • la visita medica;
  • visita di controllo;
  • assenze per cause di forza maggiore;
  • assenze che evitino conseguenze gravi per se o per i propri familiari. Fanno eccezione casi di ricovero, patologie gravi che richiedono cure salvavita, infortuni sul lavoro e malattie professionali e malattie correlate ad invalidità o menomazioni. Altre motivazioni personali possono essere disposte dal medico di base che, in questo caso, contrassegnerà il certificato con il codice E.

Rientrano invece nella seconda categoria, ossia nelle giustificazioni non valide, anche se dovute a sfortunate coincidenze, il comportamento di non aver sentito il campanello, come nel caso di specie. In tal caso, anche se il citofono è rotto, il proprio comportamento equivale ad assenza ingiustificata. Non è giustificabile neanche l’ipotesi sostenuta di non potersi alzare dal letto per andare a rispondere alla porta o al citofono.

Tali scusanti, anche se vere, non possono essere considerate valide poiché è onere del dipendente prendere tutti gli accorgimenti possibili affinché nelle fasce di reperibilità il medico possa trovarlo in casa.

SI RICORDA CHE: Il datore di lavoro è tenuto a pagare alll’INPS, per ogni visita medica richiesta, il compenso così differenziato:

41,67 € per la visita domiciliare in giorno feriale;

52,82 € per la visita domiciliare in giorno festivo;

28,29 € per visite domiciliari feriali non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

39,61 € per visite domiciliari festive non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore.

Esenzione dal controllo fiscale

 Il lavoratore è esente dal subire la richiesta di controlli fiscali e dalla reperibilità in caso di:

– patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura Sanitaria;

– stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Esonero dalla reperibilità: quando è possibile

I gravi motivi, validi sia per i dipendenti del settore privato che del settore pubblico, che garantiscono l’esonero dalla reperibilità e legittimano l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio fiscale durante le fasce di reperibilità, sono configurabili nella seguente casistica:

1) casi di assenza dovuta a forza maggiore;

2) situazioni che hanno reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove;

3) visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

Diversamente dai casi di esonero, di cui sopra, deve essere data comunicazione al datore di lavoro e all’Inps dell’allontanamento dal proprio domicilio fiscale ove si presentino le seguenti casistiche:

– casi di assenza dovuta a forza maggiore;

– situazioni che hanno reso necessaria imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;

– visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

 

“In virtù dell’onere di reperibilità imposto al lavoratore ammalato durante le fasce di reperibilità, stante anche il dovere di leale collaborazione che deve intercorrere con il datore di lavoro, l’assenza eventuale alle visite medico-fiscali, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, che elargisce la relativa indennità, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa.

Conseguenze e Sanzioni in caso di assenza alla visita fiscale di controllo

Dal punto di vista procedurale, nei casi in cui il lavoratore risulti assente alla visita di controllo domiciliare, il medico invia comunicazione dell’assenza all’Inps che, a sua volta, comunica l’assenza al datore di lavoro.

Quanto alle sanzioni applicabili al lavoratore nei casi di assenza alla visita fiscale, esse si differenziano in base al soggetto che le commina.

Da parte dell’Inps, subirà la perdita temporanea del trattamento, la sua riduzione o il suo totale mancato riconoscimento in virtù del momento in cui si è verificata l’assenza del lavoratore.

Da parte del datore di lavoro, invece, subirà le conseguenze espressamente previste dal Ccnl, potendo essere sanzionato, in relazione alla gravità del caso, anche con il licenziamento per giusta causa.

L’assenza del lavoratore alla visita medica fiscale comporta le seguenti penalità economiche:

Assenza alla 1° visita: Perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni;

Assenza alla 2° visita: Oltre a quanto previsto in caso di assenza alla 1° visita, riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo;

Assenza alla 3° visita: Interruzione fino al termine del periodo di malattia: mancato riconoscimento della malattia.

Per le conseguenze sul piano lavorativo si fa presente che il Datore di lavoro può sanzionare  disciplinarmente il dipendente valutando caso per caso  il comportamento tenuto, graduando l’entità del provvedimento sino ad arrivare al licenziamento per giusta causa.