Time?  full o part l’importante è che sia orario di lavoro

Premessa: Cos’è?

Il part-time si caratterizza per un orario inferiore a quello ordinario (full time), individuato in 40 ore settimanali, ovvero in un minor orario rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o della contrattazione individuale, se assente il CCNL di riferimento.

Il lavoro a tempo parziale o part-time, può essere utilizzato anche come virtuoso strumento per incrementare l’occupazione di categorie di lavoratori come i giovani, donne, anziani e lavoratori usciti dal mercato del lavoro. Difatti può essere considerato come un vero e proprio lavoro stabile volto a soddisfare sia le esigenze di flessibilità richieste dalle imprese e sia di soddisfare le esigenze dei lavoratori (es. quali la conciliazione tra lavoro e famiglia).         

Ma esiste un numero minimo di ore per i contratti part-time?

Rullo di tamburi, ebbene la normativa non prevede, in via generale, un numero di ore minime settimanali per i contratti part-time. Però vi sono alcuni casi, come il CCNL Commercio che prevedono non sia possibile scendere al di sotto di un determinato orario settimanale pari alle 16 ore.

Sebbene la norma quindi non individua delle specifiche condizioni di riduzione dell’orario lavorativo, è possibile ricorrere nella prassi e individuare però tre tipologie di part-time:

  • orizzontale: ossia il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all’orario giornaliero[1];
  • verticale: ovvero il dipendente lavoro a tempo pieno giornalmente ma solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • misto: ossia è la contemplazione combinata delle due forme precedenti.

A tal proposito è possibile aggiungere che il contratto di lavoro e l’orario può essere modificato[2] tramite apposite clausole e la cui applicazione deve essere preavvisata al lavoratore:

  • clausola flessibili, è la possibilità di modificare la collocazione temporale della prestazione di lavoro e possono essere applicate ai tre tipi di part-time sopra indicati;
  • clausole elastiche, è la possibilità di aumentare il numero di ore per la prestazione lavorativa rispetto a quanto pattuito originariamente, ma può essere stipulato nei rapporti di part-time verticale e misto.

Consigli

Lo Studio consiglia alle aziende di valutare sempre se il part-time offre soluzioni di risparmio, di opportunità, in quanto è possibile usarlo come leva di flessibilità sia per le aziende, volte a risolvere quelle situazioni lavorative che non richiedono il pieno impiego del lavoratore, e sia per quei lavoratori che hanno esigenze specifiche di conciliazione tra il lavoro e le esigenze di natura familiare.

Non c’è un limite ai contratti di lavoro a part time che un lavoratore può avere contemporaneamente tranne quello di dover rispettare la normativa sul riposo giornaliero e settimanale. Anche in caso di pluralità di rapporti il lavoratore deve osservare almeno 11 ore consecutive di riposo giornaliero e avere almeno un giorno completo di riposo settimanale che può essere anche diverso dalla domenica.

Non solo ma lo Studio consiglia anche di avvalersi di certificazioni del contratto, difatti se si vuole assumere un dipendente secondo le modalità e il regime del part-time con orario inferiore a quello previsto dagli accordi collettivi, è caldamente consigliato effettuare la certificazione del contratto, il quale ha la duplice valenza: da una parte esclude la possibilità di sanzioni da parte degli Enti preposti al controllo INPS, ITL e INAIL, e dall’altra parte fornisce la prova certificata dell’effettiva volontà espressa del dipendente.

 DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

 Articolo a cura del dott Andrei Pollari

[1] Individuato all’art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 66 del 2003.

[2] Valido solamente la forma scritta.