Il  premio di produzione si trasforma in periodi di copertura pensionistica

Domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione con i Premi di Produzione convertiti in Pensione

Anche i premi ad personam oppure i superminimi o gli aumenti futuri di stipendio, tutti quelli svincolati  dal risultato aziendale che normalmente genera i premi di produzione, possono essere convertiti in copertura pensionistica! Nuovo ed importante strumento di pattuizione retributiva per i datori di lavoro che potranno proporre questa soluzione ai dipendenti interessati ad avere un fascicolo previdenziale e una carriera pensionistica senza “buchi”.

Il decreto Legge 4/2019 su Quota100 e sui riscatti di laurea agevolati, per i contribuenti con sistema contributivo puro, privi di contributi al 31/12/1995, prevede una interessante novità per i datori di lavoro che potranno convertire il premio di produzione o assegni “ad personam” in veri e propri versamenti contributivi a copertura di periodi non coperti da idonea contribuzione, salvo accordo ed esplicita richiesta da parte dei lavoratori interessati.

Una nuova tipologia di riscatto di periodi scoperti da contribuzione da utilizzare fino al 12/2021 nel periodo sperimentale!

Destinare il premio di produzione a coprire buchi contributivi realizzerà quanto segue:

  • la copertura pensionistica incrementerà il montante contributivo e per alcuni, anticiperà la data di uscita dal lavoro per il conseguente accesso a pensione;
  • il vantaggio fiscale della piena deducibilità in capo al datore di lavoro si aggiunge a quello di destinare l’importo del premio a copertura contributiva rendendolo esente da contributi e tasse a favore del dipendente;
  • l’onere del riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” mediamente pari al 33% in vigore all’epoca del periodo mancante e sarà detraibile dall’imposta lorda dovuta dal dipendente nella misura del 50% con una rateazione ammessa fino a 5 anni;
  • la semplicità di accesso alla facoltà prevista con accordo unilaterale con le risorse occupate consentirà pienamente alla misura di meritare l’appellativo “pace contributiva”.

“Art. 22, comma 4: Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso,  è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

L’INPS, con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019 oltre al riscatto della laurea (l’altra misura gemella dedicata ai laureati trattata ad aprile scorso) dispone come  riscattare i periodi scoperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”).

Riassumendo: Chi non ha mai lavorato prima del 31 dicembre 1995, considerando anche eventuali contributi versati a Casse professionali, potrà avvicinare l’età pensionabile grazie al riscatto agevolato previsto dall’art. 20, co. da 1 a 5 del D.L. n. 4/2019 (c.d. “Decretone”). Essendo un misura ancora sperimentale, l’opzione potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

A tal fine, l’INPS ha reso disponibile in favore dei diretti interessati, all’interno del portale INPS, il nuovo campo “riscatto periodi scoperti da contribuzione”, raggiungibile dalla sezione “riscatto di periodi contributivi”. Il D.L. n. 4/2019 (c.d. “decretone”) all’art. 20, co. da 1 a 5 ha previsto una norma – in via sperimentale limitatamente al triennio 2019 – 2021 – che permette a tutti quei soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, e che non siano già titolari di pensione (in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria), la possibilità di riscatto agevolato di determinati periodi pregressi non coperti da contribuzione.

Un esempio in cifre: Retribuzione media degli ultimi 12 mesi  € 20.000 Aliquota 33% Importo riscatto: € 6.600 per un anno da coprire !

Si possono riscattare periodi anche inferiori al limite previsto di 5 anni, e l’onere può essere anche a carico di un parente entro il secondo grado, come i nonni a titolo esemplificativo i quali,  potrebbero facilitare la divulgazione dello strumento, ove le risorse finanziarie siano confacenti.

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