Welfare aziendale: preferiamo chiamarlo benessere

Si fa un gran parlare di welfare aziendale negli ultimi tempi, questo perché si è da più parti convinti che attivare politiche di welfare secondario sia ormai una vera necessità. A causa della persistente crisi economica le risorse statali destinate all’assistenza si stanno via via riducendo, pertanto la necessità che anche altri attori intervengano nel soddisfare bisogni primari del cittadino sta diventando una reale esigenza dei nostri tempi.

I vantaggi per le imprese

Per le imprese attivare piani di welfare rappresenta una politica vincente: vince il lavoratore che ottiene dei servizi cui altrimenti non avrebbe potuto accedere in tutto o in parte, vince l’azienda perché risparmia sul costo del lavoro e aumenta la produttività, vince lo stato perché sposta sulle imprese alcune tutele dell’Individuo.

Certo fino ad oggi una normativa obsoleta e poco chiara ha scoraggiato il ricorso per le piccole e piccolissime imprese ad attivare dei piani di welfare, ma la Legge di Stabilità 2016* entrata già in vigore corregge quasi totalmente quegli ostacoli dando un nuovo impulso alla contrattazione aziendale, promuovendo la partecipazione dei lavoratori all’impresa, sviluppando politiche di sostegno ai lavoratori e ai loro familiari.

 

Tecnicismi e focus sul testo normativo: La Legge di Stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016* ha ridefinito le agevolazioni fiscali per le aziende che introducono nelle loro realtà, nuove politiche retributive, servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti (asili nido, buoni pasto, assistenza integrativa). La finalità della Legge è quella di incentivare la scelta di prestazioni e servizi erogati dalle aziende in alternativa al valore dei premi produttività, redditività, qualità , anche nelle piccole e medie imprese. In questo modo, le aziende riescono infatti a risparmiare sul costo del lavoro, riducendo contenendo la tassazione e la contribuzione sul valore dei premi, pur andando incontro ai propri dipendenti e alla loro soddisfazione, incentivando i dipendenti che, fruiranno di fatto, di un valore ben più alto e superiore rispetto al risultato ottenuto con un premio monetario erogato in busta paga al netto di oneri fiscali e contributivi.

Sarà il lavoratore stesso a scegliere se optare per il premio retributivo con prestazioni di welfare integrativo e questo consentirà alle Imprese di trattare con gli stakeholder e di regolamentare le sue volontà senza pregiudicare l’esenzione fiscale. In precedenza, l’esenzione spettava soltanto se il benefit risultava erogato come atto unilaterale e volontario del datore di lavoro.

Esenzione IRPEF

La manovra ha finalmente previsto l’esenzione IRPEF per le prestazioni e servizi (con fini di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto della religione) che da ora in poi potranno essere inserite nelle contrattazioni aziendali in veste di forme alternative di incentivi e premi detassati e in alcuni casi anche decontribuiti integralmente.

La riscrittura della lettera f-bis), comma 2 dell’articolo 51 del TUIR* estende l’esenzione IRPEF per somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti (o categorie di dipendenti) per la fruizione e la frequenza da parte dei familiari indicati all’articolo 12 del TUIR, di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, ludoteche (luoghi di intrattenimento per bambini per finalità didattiche), centri estivi e invernali e per le borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Altra novità è la nuova lettera f-ter) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR*: sono esenti anche le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti come definiti dall’articolo 12 del TUIR.

 

Le modifiche all’art. 51 TUIR

Comma 2, lettera f)

L’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100.

Comma 2, lettera f-bis)

Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Comma 2, lettera f-ter)

Le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12.

Comma 3-bis

Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

 

Un’occasione per le PMI

Fare welfare per un imprenditore di una piccola e media impresa può rappresentare realmente un’ occasione per affrontare in modo non sporadico e paternalistico situazioni di bisogno, intervenendo in maniera sistematica e strutturata, potendo così accedere ai vantaggi fiscali previsti e studiando insieme ai propri collaboratori i migliori PWA, piani di welfare aziendale, che consentano di creare un ambiente in cui i lavoratori si sentano trattati con la dignità e il rispetto che meritano.

Per strutturare un piano di welfare aziendale che sia realmente rispondente alle esigenze dei lavoratori e che consenta all’imprenditore di godere dei maggiori vantaggi economici, è necessario affidarsi a professionisti che sappiano effettuare l’analisi preventiva (mappatura dei bisogni, analisi anagrafica, analisi finanziaria), la progettazione (cluster della popolazione, condivisione stakeholder, criteri di scelta, piano di attuazione), la comunicazione del piano agli interessati, e la successiva verifica e valutazione del piano stesso.

Creare un welfare di rete che metta insieme soggetti diversi con le stesse esigenze, creare un network, è la soluzione auspicata e consigliata dai Professionisti per affrontare in maniera condivisa i costi di gestione (gestione e accesso ad una piattaforma comune). Sono al momento impegnata personalmente e con i miei collaboratori nel portare avanti un dialogo continuo e sistematico tra attori pubblici e privati del territorio su forme innovative e non convenzionali di protezione e promozione sociale, convinta che solo queste azioni possano portare alla diffusione di best practices sperimentate e realizzate già a livello locale.