Assenza del dipendente a visita medica di controllo

L’Inps, con messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019, ha comunicato il rilascio di una specifica funzionalità sul portale dell’Istituto, finalizzata a fornire online e direttamente al datore di lavoro l’esito delle valutazioni medico-legali dell’Inps sulla documentazione presentata dal lavoratore a seguito di assenza alla visita medica di controllo, per la quale si forniscono alcune indicazioni.

L’istituto ricorda che nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare, disposta sia d’ufficio che su richiesta datoriale, il lavoratore pubblico del Polo unico è tenuto a presentare o a trasmettere all’Istituto la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari. Il suddetto adempimento riguarda anche i lavoratori del settore privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’Inps, nonché i lavoratori pubblici non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico. Nei predetti casi, infatti, l’Istituto, non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto.

Viene quindi rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari (su cui, si rammenta, l’Inps esprime solo un parere) che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi.

Lo Studio si rende disponibile alla consultazione dei certificati medici e rimane a disposizione per fornire tutte le soluzioni attuabili per il contenimento dei costi del personale, per monitorare l’assenteismo ed attivare misure di controllo, anche di natura investigativa, ove ritenute necessarie.

 

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CASS. CIV. SEZ. LAVORO, SENT., (UD. 26-01-2017) 02-05-2017, N. 10636: “ La registrazione delle immagini realizzata dalla strumentazione apposta dalla società di investigazione nei locali aziendali, integrava una ipotesi di cd. controllo difensivo occulto, attuato con modalità non peculiarmente invasive, e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, non avendo “ad oggetto l’attività lavorativa più propriamente detta ed il suo esatto adempimento”.

Cass. n. 25162/2014: “È legittimo il licenziamento disciplinare irrogato al dipendente che abbia dedotto uno stato di malattia, del quale emerga l’insussistenza a seguito del pedinamento di agenti investigativi privati”.

Tribunale Alba, 5 agosto 2003: “L’esistenza dell’autonomo potere disciplinare è compatibile con la norma di cui all’art. 5 statuto dei lavoratori che non preclude al datore di lavoro – escluse le verifiche di carattere sanitario – di accertare, anche attraverso investigatori privati, circostanze e fatti che dimostrino l’insussistenza della malattia o la idoneità della stessa a determinare l’incapacità lavorativa e quindi a giustificare l’assenza”.