Otto buoni per pasto

Lo scorso 9 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 122/2017 che modifica le norme sui buoni pasto i quali, si rammenta, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Tale importo sale a euro 7 qualora si opti per l’utilizzo di buoni pasto in forma elettronica.

Il nuovo Decreto Interministeriale ammette la possibilità di:

  • utilizzare i buoni pasto anche presso gli agriturismo, gli ittiturismo, nei mercatini e negli spacci aziendali;
  • cumulare fino ad otto buoni pasto.

Ai sensi del D.I. n. 122 del 7 giugno 2017 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 – i buoni pasto rimangono:

  • non cedibili;
  • non commercializzabili o convertibili in denaro;
  • utilizzabili solo dal titolare;
  • utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.