Collaborazioni Coordinate e Continuative

D.Lgs. n.81/2015 art.52 Jobs Act

Dopo le novità del Giugno 2015 in tema di contratti di collaborazioni coordinate e continuative, a seguito dell’abrogazione normativa del contratto di lavoro a progetto, il Ministero del Lavoro, con la recente circolare n.3/16, ha fornito alcuni chiarimenti.

Dal 25 giugno 2015 come noto, non sono più stipulabili contratti di lavoro a progetto, ma potranno continuare ad essere validi solo quelli stipulati in precedenza ma fino a scadenza. Per conseguenza e in risposta ad esigenze non mutate, rinascono e tornano a nuova vita, gli ordinari contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ex art.409 c.p.c., che si manifestano attraverso una prestazione d’opera continuativa e coordinata, col committente, svolta in via prevalentemente personale.

I chiarimenti del Ministero

Due i punti di maggior chiarimento, forniti dal Ministero, in relazione a regole che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016.

Il primo è legato alla previsione normativa secondo la quale, nel caso in cui le collaborazioni siano svolte con un’organizzazione messa in atto da parte del committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro del collaboratore c.d. etero-organizzazione, si deve applicare la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Non si parla, dunque, di conversione del contratto da collaborativo a subordinato, ma solo di applicazione delle regole di quest’ultimo. Secondo il Ministero tutto questo indica che al rapporto, presunto di collaborazione ma non genuino, si dovranno applicare gli istituti giuridici tipici del lavoro subordinato, quali, ad esempio, il trattamento retributivo, l’orario di lavoro, le tutele sul licenziamento, etc.. Tutto questo comporterebbe, nel caso, numerosi problemi di gestione effettiva del rapporto di lavoro, oltre che di ordine fiscale, previdenziale e, non da ultimo, sanzionatorio.

Il secondo aspetto molto rilevante, riguarda le possibilità offerte dalla nuova normativa agli organi ispettivi. Questi ultimi, infatti, potranno andare subito a verificare se sussiste, nei fatti, una specifica organizzazione, posta in essere dal committente, che dispieghi i suoi effetti sui tempi di lavoro del collaboratore e sui luoghi ove egli presta la propria opera. Se così fosse si parla, quindi, di etero-organizzazione e, senza ulteriori necessità, al rapporto verrà applicata come detto la disciplina del lavoro subordinato. Tutto questo senza che, apparentemente, sia ammessa una prova contraria o documentata dal Committente.

In precedenza, il disconoscimento di un rapporto collaborativo prevedeva un’indagine più approfondita circa la c.d. etero-direzione, ossia un’investigazione sulla presenza di un effettivo potere direttivo e disciplinare del committente sul collaboratore, ovvero la presenza di una serie di indici sussidiari (orario di lavoro prestabilito, paga prestabilita, etc.) che potessero far pensare a una collaborazione non genuina. A fronte di ciò sarebbe stato riqualificato il rapporto, da collaborativo in subordinato, ma il committente avrebbe potuto tentare di offrire una prova contraria a detti fatti. I problemi operativi e di gestione del rapporto, quindi, si ampliano.

Si ricorda che la nuova normativa, a partire dal 1° gennaio 2016, offre la possibilità di stabilizzare i rapporti di collaborazione in essere, ma anche quelli che fossero cessati, ovvero i rapporti di lavoro autonomo con soggetti titolari di partita Iva. Al fine di sottrarre detti rapporti a eventuali azioni ispettive, i committenti possono quindi stabilizzare tali rapporti con la stipula di specifici atti di conciliazione, in sedi protette, assumendo tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il neo datore di lavoro, per la validità della procedura, non potrà recedere da quest’ultimo contratto nei 12 mesi successivi, salvo caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’adesione a detta procedura procura l’estinzione di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali. Essa, tuttavia, qualora attivata dopo che abbia avuto inizio un accesso ispettivo, non porterà il beneficio dell’estinzione degli illeciti.

Viene inoltre chiarito che, pur esperendo tale procedura e ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro potrà aver accesso al beneficio contributivo biennale previsto dalla recente Legge di Stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato.

Da ultimo, con interpello n. 6/16, il Ministero del Lavoro è intervenuto sui casi di non applicabilità della presunzione di subordinazione, derivante dalla già citata eteroorganizzazione. Tra le eccezioni, vi sono le prestazioni di collaborazioni regolamentate da appositi accordi collettivi, quelle svolte da professionisti iscritti ai relativi ordini, nonché quelle riguardanti i componenti gli organi societari. In più, ed è questa la casistica interessata dall’interpello, risultano escluse le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Altre organizzazioni senza fine di lucro o con fini umanitari, non sono contemplate per le esclusioni.

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2016

Liberi professionisti e collaboratori Aliquota di versamento

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2016 Liberi professionisti e collaboratori Aliquota di versamento Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche 27,72% Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche 31,72% Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 24,00%