La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato il diritto alla fruizione dei congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.

Si precisa che, per l’anno in corso, il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Proroga soltanto parziale nel 2017 per i congedi di paternità introdotti dalla legge Fornero. Se il congedo obbligatorio, infatti, è stato confermato in misura pari a due giorni, il congedo facoltativo, invece, rimane sospeso. Il quadro normativo cambierà a partire dal 2018,  quando è previsto il raddoppio dei giorni di congedo obbligatorio e la reintroduzione di un giorno di congedo facoltativo.

Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina già conosciuta e contenuta nel D.M. 22 dicembre 2012, che ha, tra l’altro, stabilito che:

  • Il congedo obbligatorio di 2 giorni è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso;
  • Le disposizioni si applicano anche al padre adottivo o affidatario
  • I giorni di congedo obbligatorio sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità
  • Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo, a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione (vedi sito Inps)
  • Il padre comunica al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire dei congedi, con un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto
  • I congedi non possono essere frazionati ad ore

Il padre lavoratore che vuole fruire del congedo obbligatorio è tenuto ad inviare comunicazione scritta al datore di lavoro.

Modulo di richiesta del congedo di paternità 2017