Novita per il Distacco Transnazionale

Il D.Lgs. 136/2016, relativo al distacco transnazionale di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, ha introdotto una serie di adempimenti amministrativi tra i quali l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco dal 26 dicembre 2016, per le imprese straniere che intendano distaccare lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso secondo le modalità definite dal D.M. 10 agosto 2016.

La comunicazione preventiva (Modello UNI_Distacco_UE) deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
  • generalità dei lavoratori distaccati.
  • durata del distacco: data di inizio e data di fine.
  • sede del distacco: indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
  • dati identificativi del soggetto distaccatario.
  • specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco: settore merceologico del soggetto distaccatario – classificazione ATECO 2007 secondo livello.
  • generalità e domicilio eletto del referente.
  • generalità del referente con poteri di rappresentanza.

Le agenzie di lavoro che effettuino somministrazione transnazionale, nella sezione 1 – prestatore di servizi – del Modello UNI_Distacco_UE devono riportare i dati dell’agenzia del lavoro stabilita in un altro Stato membro (denominazione, codice identificativo, sede, etc.), indicando nel campo identificativo “somministrazione” della medesima sezione gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio della suddetta attività, ove sia prevista dalla normativa del Paese di stabilimento. Nella sezione 3 – soggetto distaccatario – devono essere inseriti, invece, i dati dell’utilizzatore avente sede in Italia.
Con specifico riferimento alla somministrazione transnazionale nel settore del trasporto su strada di merci o di passeggeri, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (sezione 4.1.2 – sede del distacco) va individuato nella sede legale dell’impresa utilizzatrice e quindi corrisponde al contenuto della sezione 3 – soggetto distaccatario.
Per le ipotesi di cabotaggio di merci o passeggeri, in attesa della predisposizione da parte del Ministero del lavoro di uno specifico Modello di comunicazione all’interno della piattaforma Distacco UE, l’impresa straniera distaccante deve inviare una dichiarazione preventiva all’indirizzo

di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it, utilizzando il modello allegato alla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 3/2016, dove, nella sezione 3.1.1, relativa alla durata del distacco, vanno inserite rispettivamente la data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano – data inizio distacco – nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio – data fine distacco. Il modello deve essere inviato entro le ore 24 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione.

I servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l’applicazione del D.Lgs. 136/2016 e dei relativi obblighi.

In mancanza di un chiarimento a livello europeo sull’individuazione di ulteriori fattispecie di trasporto internazionale escluse dal campo di applicazione delle direttiva distacco e sino alla predisposizione di diverse istruzioni operative al riguardo, il Ministero non ritiene esigibile l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in tutti le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l’Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.

Comunicazione “preventiva” posticipata

La c.d. comunicazione preventiva posticipata, in caso di “certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (SID)”, consente di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema, nonché di comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016.

Regole di trasmissione

Per l’inoltro del Modello UNI_Distacco_UE, l’azienda distaccante deve acquisire apposite credenziali di accesso al sistema disponibile sul portale istituzionale del Ministero del lavoro, attraverso una preventiva registrazione da effettuarsi inserendo i dati identificativi richiesti dal sistema stesso.

La comunicazione preventiva di distacco, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso, può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi; inoltre, è ammesso l’annullamento della comunicazione preventiva nelle ipotesi in cui si renda necessaria “la cancellazione di dati essenziali e nuova comunicazione degli stessi”, ossia la correzione di dati indispensabili per

l’identificazione delle parti/soggetti coinvolti nel distacco. Sono considerati dati indispensabili ai fini dell’annullamento della comunicazione:

  • il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi.
  • il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario.
  • il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.

Per non incorrere nella sanzione prevista, la cancellazione/nuova comunicazione deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco del lavoratore.
Nell’ipotesi in cui, invece, si rendano necessarie modificazioni/variazioni relative a informazioni non essenziali per l’identificazione delle parti, concernenti uno o più lavoratori (durata del distacco, luogo di svolgimento della prestazione, tipologia di servizi, generalità e domicilio eletto del referente, numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione), la rettifica dei dati inseriti nell’originaria comunicazione preventiva deve essere effettuata entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell’evento modificativo.
I dati contenuti nel Modello UNI_Distacco_UE sono accessibili, oltre che all’Ispettorato nazionale del lavoro (e quindi a tutto il personale ispettivo), anche all’Inps e all’Inail.

La violazione degli obblighi è punita come segue.

Comunicazione del distacco sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
Conservare in copia in lingua italiana i documenti prescritti per il periodo indicato sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro,

per ogni lavoratore interessato, applicabile anche nel caso in cui i documenti ci siano ma non siano tradotti in italiano.

Designare il referente sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
Designare il soggetto con poteri di rappresentanza  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.

Gli importi delle sanzioni amministrative non possono essere superiori a 150.000 euro rispetto alle violazioni sancite che sono diffidabili.