Il contratto di espansione del decreto crescita

In via sperimentale, per gli anni 2019-2020, il decreto crescita (DL n. 34/2019), convertito dalla legge 58/2019 (leggi la circolare n.16 del 06/09/2019), ha istituito il contratto di espansione, in luogo dei contratti di solidarietà espansiva, per imprese con particolari caratteristiche impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

Al fine di agevolare il ricambio generazionale, a sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico, è data la possibilità di programmare nel tempo un piano di assunzioni, nel quale è indicato:

  • il numero e il profilo professionale dei lavoratori da assumere;
  • il numero dei lavoratori che possono accedere, a certe condizioni, ad un’indennità precedente il trattamento pensionistico.
Viene sostituita integralmente la disciplina dei contratti di solidarietà espansiva. I contratti di solidarietà espansiva in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione saranno comunque validi fino a naturale scadenza, così come eventuali agevolazioni ad essi riferite.

Il decreto fissa la compatibilità del contratto di espansione con l’utilizzo degli altri ammortizzatori sociali previsti dal decreto legislativo 148 del 2015 .

Il contratto di espansione per il progresso e lo sviluppo tecnologico dell’impresa

Il decreto crescita, come convertito, introduce in via sperimentale, solo per gli anni 2019 e 2020,  il contratto di espansione.

Sono interessate le imprese impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione:

  1. con organico superiore alle 1000 unità lavorative;
  2. che perseguano, anche solo in parte, modifiche strutturali dei processi aziendali finalizzate al progresso e allo sviluppo tecnologico, cui consegua, pertanto, la necessità di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e prevedendo, in ogni caso, l’assunzione di nuove professionalità.

 

L’impresa può avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa il contratto di espansione, previo coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

La procedura da seguire è indicata nell’articolo 24 del D.Lgs. 148/2015 e si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta di consultazione.

Il contratto di espansione è di natura gestionale e deve contenere:

  1. a) il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  2. b) la programmazione temporale delle assunzioni;
  3. c) l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante (di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)*;
  4. d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento pensionistico agevolato (introdotto dallo stesso decreto crescita).

 

Il progetto di formazione e di riqualificazione

L’impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che è parte integrante del contratto di espansione.

Vi descriverà i contenuti formativi e le modalità attuative (sono ammesse anche modalità di formazione on the job), il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali distinto per categorie.

 

La formazione può intendersi assolta anche qualora l’azienda abbia impartito l’insegnamento mediante la sola applicazione pratica.

Il progetto deve garantire le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%.

Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi.

Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione: articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 febbraio 20 16, n. 94033)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione che l’impresa è tenuta a presentare, nonché il numero delle assunzioni.

Regime agevolato di accesso alla pensione, lo scivolo di 5 anni

È previsto un regime agevolato di accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata nei casi di maturazione del requisito minimo contributivo.

Pensionamento anticipato. Interessa i lavoratori che si trovino a non più di  5 anni  dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia  e che hanno maturato il requisito minimo contributivo o alla pensione anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati.

 

Con l’esplicito consenso scritto degli interessati, il datore di lavoro riconosce, a fronte della risoluzione del rapporto, per tutto il periodo intercorrente fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.

Tale indennità potrà essere erogata anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione, senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

Se il primo diritto a pensione è quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Sussiste un limite di spesa complessivo pari a 4,4 mln di € per il 2019, 11,9 mln di € per il 2020 e 6,8 mln di € per il 2021.

 

Riduzione oraria. Se i lavoratori non si trovino nella condizione di beneficiare della prestazione prevista è consentita una riduzione oraria.

In ogni caso, la riduzione media oraria non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione.

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

Sussiste un limite di spesa complessivo di 15,7 mln di € per l’anno 2019, e 31,8 mln di € per l’anno 2020.

Gli accordi per il pensionamento anticipato e l’elenco dei lavoratori che accettano l’indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016.

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