L’accesso ai Social Network da parte dei dipendenti durante la giornata lavorativa

Sempre più spesso le Aziende devono gestire l’impatto e le interferenze tra Facebook e il rapporto di lavoro. Quando, infatti, il dipendente trascorre il suo tempo di lavoro utilizzando il computer aziendale per l’accesso ai social network, pone in atto un comportamento negligente e inadempiente esponendo se stesso a gravi conseguenze disciplinari.

Come affrontare il problema?

Il fenomeno facebook

Era il maggio 2011 e il Centro Studi cominciava ad occuparsi di questa modalità di comunicazione che impattava nelle attività di lavoro e nei comportamenti!

L’utilizzo della comunicazione virtuale ha raggiunto dimensioni tali da invadere anche le scrivanie dei dipendenti unificando generazioni non abituate e non formate a gestire il risvolto della medaglia.

Sempre più spesso, infatti, le aziende si trovano a dover affrontare il problema delle interferenze tra social network e rapporto di lavoro, in quanto il dipendente trascorre il suo tempo utilizzando il computer aziendale e l’accesso ad internet finalizzato ad uso personale.

Le possibili conseguenze per l’azienda

Quando il dipendente accede ad un social network nelle ore lavorative, l’azienda retribuisce lo stipendio per le ore lavorative che sono state effettivamente utilizzate per scopi strettamente personali del dipendente e questo rende il lavoratore un “assenteista virtuale”.

In secondo luogo, l’accesso ad internet da parte del dipendente avviene, nella maggior parte dei casi, attraverso l’utilizzo delle postazioni lavorative.

Questo comportamento potrebbe compromettere la sicurezza del sistema informatico aziendale.

Cosa può fare il datore di lavoro nei confronti degli “assenteisti virtuali”

Per contrastare l’utilizzo dei social network da parte dei propri dipendenti il datore di lavoro può:

– inibire l’accesso ai social network con un filtro preventivo sul server aziendale;

– optare per un criterio di ragionevolezza, limitando l’acceso ai social network in alcuni momenti della giornata lavorativa, come ad esempio la pausa pranzo;

– bloccare l’accesso dalle postazioni lavorative dei dipendenti per allestirne altre specifiche da dove i dipendenti possono collegarsi ai social network in momenti di pausa.

Come effettuare i controlli

L’azienda che decide di effettuare i controlli sulla navigazione internet dei propri dipendenti, dovrà rispettare alcune regole definite nelle “Linee Guida per la posta elettronica e internet” emanate dal “Garante per la privacy”.

Si tratta di una serie di accorgimenti che tutelano la privacy del lavoratore.

E’ previsto, infatti, che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli.

L’azienda, inoltre, deve adottare un disciplinare interno, coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, se presenti, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l’uso di Internet e della posta elettronica.

E’ bene ricordare che il datore di lavoro non può effettuare:

– la lettura delle e-mail;

– la registrazione sistematica delle e-mail;

– il  monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore.

Le conseguenze per il dipendente che utilizza facebook

Il dipendente che ha impegnato il suo tempo “lavorativo” utilizzando i social network rischia di essere dichiarato “inadempiente”. Ma anche il dipendente che usa Facebook in modo troppo disinvolto può essere esposto ad un grave inadempimento.

In questo caso, i provvedimenti disciplinari sono commisurati al tempo sottratto al lavoro, alla frequenza d’uso dei social network e altre circostanze del caso.

Assume un rilievo molto diverso il caso in cui il dipendente renda pubblici commenti inopportuni o denigratori sull’azienda per la quale lavora o sui propri responsabili, in quanto i Social Network e più in generale “la rete” devono essere considerati per loro natura luoghi virtuali e ambienti pubblici. In questo specifico caso, infatti, è importante rispettare da ambo le parti, quella sottile linea di demarcazione tra il legittimo diritto di critica che spetta al dipendente e l’osservanza dell’obbligo di fedeltà e riservatezza che è intrinseco nei rapporti di lavoro.

Per tutti i motivi suesposti sono adottabili differenti e proporzionati provvedimenti disciplinari, nel rispetto della normativa vigente, fino a giungere al più grave provvedimento del licenziamento disciplinari per chi contribuisce alla diffusione di commenti negativi sul proprio datore di lavoro o di informazioni riservate sull’attività aziendale.

Lo Studio rimane a disposizione per redigere il codice disciplinare o per adottare la più corretta policy aziendale sull’uso degli strumenti informatici e per redigere le Social Media Policy interne nei confronti del personale dipendente. Compila la scheda contatti chiedendo a consulenza@casigliaronzoni.it

Una recente sentenza del tribunale di Bari in tema di gestione del rapporto di lavoro che vale la pena evidenziare!

L’azienda vede i messaggi Facebook sul telefono aziendale e licenzia il dipendente infedele. La condotta è stata ritenuta di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia (leggi l’articolo).

E’ quanto asserito nella sentenza n. 2636 del 10/6/19 che autorizzato il datore di lavoro ad utilizzare gli screenshot dei messaggi privati che documentavano lo scambio di informazioni che svelavano notizie aziendali e riservate ad imprese concorrenti. Il dipendente aveva installato “arbitrariamente” sul cellulare aziendale, l’applicazione Facebook associata a un profilo personale ed il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto legittimo, posto che il datore di lavoro aveva adempiuto a tutti gli obblighi da GDPR ed ha agito nel rispetto della privacy.

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