L’area legale delle Social Media Policy – Quando il capo HR incontra i social e non provvede!!! SOCIAL MEDIA POLICY  NORME DI COMPORTAMENTO NELL’ERA DIGITALE

“I social media sono ormai il biglietto da visita delle aziende: una recente ricerca dell’agenzia di relazioni pubbliche Edelman evidenzia come siano ritenuti credibili quasi il doppio (63%) rispetto all’immagine veicolata dalla pubblicità (37%). E i direttori del personale attivi in Italia sembrano esserne ben consapevoli, con l’utilizzo sempre più assiduo dei social network. Tra questi il più diffuso è Linkedin (uno strumento di lavoro nel 92% dei casi), seguono poi le applicazioni di instant messaging come Skype o altre chat (71%) e Facebook (34%), Twitter (19%) e Youtube (22 per cento).

Inoltre, quasi il 40% degli HR director usa le intranet interne alle aziende. A snocciolare questi numeri è Aidp, l’associazione italiana dei direttori del personale sulla base di una survey condotta su tutti i propri tremila associati.“

Rispetto, alla messa a punto di policy aziendali sull’utilizzo del social network, dall’indagine di Aidp emerge che nel 36% dei casi ci sono regolamenti ben definiti che dettano linee guida e “ indirizzi” di comportamento, in circa il 10% dei casi ci sono policy che incoraggiano i dipendenti ad aprire un proprio profilo social, mentre il 9% dei direttori del personale segnala la presenza di un divieto esplicito di accesso ai social esterni da parte dei dipendenti durante l’orario di lavoro. Invece, nel 36% dei casi non esistono ancora regole messe nero su bianco in merito (e il resto degli intervistati non risponde), come dire che in oltre un’azienda su tre non ci sono regole predefinite. Una situazione che spingere le persone ad autogestirsi nell’utilizzo dei social e ad esporsi a serie problematiche connesse al danneggiamento della reputazione sia aziendale sia personale.

Il controllo dei lavoratori è un argomento molto delicato, strettamente correlato al rispetto della privacy dei dipendenti e che ha subito importanti cambiamenti con la modifica apportata dal Jobs Act all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Fra le novità spicca per importanza il riconoscimento al datore di lavoro della possibilità di utilizzare i dati raccolti per poter lecitamente esercitare il proprio potere disciplinare.

Tuttavia per fare ciò è necessario munirsi di un disciplinare interno e rispettare una molteplicità di norme ed indicazioni del Garante per la Privacy.

Si rende dunque necessario una supervisione delle procedure già esistenti e una revisione di quelle da attuare perché siano complete delle tematiche social e digital , e soprattutto che siano lecite le varie tipologie di controllo adottate nei confronti dei lavoratori, che non prevedono più la classica e ormai obsoleta videosorveglianza fino all’ installazione di GPS e delle c.d. scatole nere sulle auto aziendali.

PERCHE’ UNA POLICY ?

Perché l’uso dei social si può ripercuotere sull’azienda e condizionare il rapporto di lavoro

COS’E’ ?

E’ un insieme di norme che forniscono al personale dell’Azienda indicazioni sull’utilizzo dei Social Network sia attraverso profili aziendali sia attraverso profili personali

Conclusioni:  Il posizionamento di un’Organizzazioni sui social network non può essere improvvisato. Richiede una pianificazione dei contenuti e la definizione di ruoli precisi. Come quello del Social Media Manager, che deve gestire il rapporto con i lettori. La social media policy impegna l’impresa a rispettare regole di convivenza e richiede regole precise da parte di chi commenta e partecipa alle attività sui propri profili e le attività saranno diverse per le policy interne da quelle esterne.

Gli interessi in gioco

Libertà di espressione:

Art. 21 Costituzione: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»

Art. 1 Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970): «I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge»

Libertà e segretezza della corrispondenza:

Art. 15 Costituzione: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili»

Diritto alla dignità della persona:

Art. 2 Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»

Art. 3 Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»

Art. 13 Costituzione: «La libertà personale è inviolabile»

Libertà di iniziativa economica:

Art. 41 Costituzione: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»

A presidio dei diritti indicati ci sono le norme dell’ordinamento penale e dell’ordinamento civile attraverso le quali si mira a realizzare un

BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI IN GIOCO

secondo la giurisprudenza per apprezzare nel caso concreto il bilanciamento degli interessi occorre verificare che:

  • la critica manifestata attraverso l’esercizio della libertà di espressione (Diritto di critica) sia rivolta a soddisfare un interesse giuridicamente rilevante;
  • Le espressioni critiche siano misurate nell’esposizioni dei fatti (c.d. continenza formale);
  • Vi sia corrispondenza dei fatti riportati nelle espressioni critiche alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva (c.d. continenza sostanziale).

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