Nella G.U. n. 135/2017 è stata pubblicata la L. 81/2017, nota per aver apportato diverse novità normative sul tema del lavoro autonomo. Tali regole sono valide per tutte le libere professioni, per l’esercizio delle quali occorre l’iscrizione a un ordine o collegio, ma anche per le attività professionali svolte in via non occasionale, e quindi con titolarità di partita Iva, dagli iscritti alla Gestione separata Inps. Vi rientrano, infine, anche le prestazioni relative ai contratti d’opera. Ne sono estranei gli imprenditori, anche quelli considerati civilisticamente piccole imprese.

Queste, in estrema sintesi, le novità più rilevanti:

Pagamento prestazioni

Sul tema dei pagamenti delle prestazioni ai lavoratori autonomi, si rileva un’equiparazione alla disciplina sulle transazioni commerciali delle imprese (D.Lgs. 231/2002), che obbligano il committente a un pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla data di prestazione del servizio. Tale termine potrà essere spostato, fino a un massimo di 60 giorni, dal contratto tra le parti. Nel caso di mancato pagamento saranno applicabili, da parte del creditore, gli interessi di mora.

Saranno inoltre considerate abusive, quindi come non apposte, alcune clausole contrattuali considerate vessatorie, ossia: quelle che attribuiscono al committente la facoltà di variazione unilaterale del contratto; quelle che, nel caso di prestazione continuativa, concedono al committente un recesso senza congruo preavviso; quelle con le quali si concordano tempi di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di richiesta di pagamento o invio fattura.

Anche i professionisti potranno far valere in giudizio, quali prove documentali del loro credito, le scritture contabili.

Tutele in caso di assenza giustificata

Viene introdotta una serie di tutele all’attività del lavoratore autonomo a fronte di possibili periodi di assenza giustificata, per i casi di malattia, infortunio o gravidanza.

Nell’ipotesi di rapporto continuativo, in caso di tali assenze, non si realizza l’estinzione del rapporto, ma su richiesta del lavoratore stesso l’esecuzione resta sospesa, senza compenso, per un periodo che non potrà essere superiore al 150 giorni per anno solare. Ciò fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.

Vi è inoltre, nel caso di astensione per maternità, una sorta di sostituzione della lavoratrice autonoma con altri lavoratori della medesima categoria, che andranno a svolgere l’attività mantenendo il rapporto in essere, con il necessario consenso del committente.

Sostegno al reddito

Viene delegato il Governo a emanare, entro 12 mesi, dei decreti attuativi che stabiliscano nuove competenze pubblicistiche per i professionisti iscritti a ordini o collegi.

Sempre per tali professionisti viene previsto che le casse professionali provvedano a stabilire nuove misure di aiuto per i casi di significativa riduzione involontaria del reddito e per malattie oncologiche.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps vengono previsti criteri meno stringenti in relazione all’indennità di maternità e di malattia, loro spettanti, così come sono previste nuove misure relative al congedo parentale fino a 3 anni di vita del bambino.

Dal 1° luglio 2017 diviene definitiva la c.d. DIS-COLL, ovvero l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Vi rientrano collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, così come gli assegnisti e i dottori di ricerca con borsa di studio.

Novità fiscali

Sul piano fiscale si assiste ad alcune modifiche dell’articolo 54 Tuir. Le spese per alloggio e vitto sostenute direttamente dal lavoratore autonomo per eseguire l’incarico divengono, dal 2017, totalmente deducibili se sono analiticamente addebitate al committente, non applicandosi quindi le precedenti limitazioni previste (in precedenza: “deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta”).

Le spese sostenute per la formazione professionale (convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno), deducibili in precedenza nella misura del 50% del loro ammontare, divengono dal 2017 deducibili integralmente fino al limite massimo di 10.000 euro annui. Le spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, sono totalmente deducibili fino al limite massimo di 5.000 euro annui.

Semplificazioni

Sul tema semplificazioni si attua l’apertura di uno sportello per i lavoratori autonomi, presso i Centri per l’impiego, così da poter meglio raccogliere offerta e domanda di lavoro fornendo informazioni a professionisti e committenti. Il Governo viene inoltre delegato a emanare le regole attuative, entro un anno, in relazione al riassetto della materia della sicurezza e igiene sul lavoro negli studi professionali, individuando idonee misure di prevenzione a tutela della salute, misure tecniche e amministrative compatibili con l’attività specifica, una semplificazione degli adempimenti formali e, infine, offrendo una riformulazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale sul tema. Viene prescritto alle Pubbliche Amministrazioni, quali stazioni appaltanti, di garantire e agevolare la partecipazione dei professionisti alle gare pubbliche per appalto di servizi.

Nuova descrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Anche un accenno, infine, sulla definizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che vedono modificata la loro definizione posta nel codice di procedura civile (art. 409) con l’inserimento di questa descrizione: “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”. Come noto, dal 1° gennaio 2016 l’art. 2 co. 1 del D.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione della “disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, pertanto la suindicata modifica rende meno ambiguo il concetto di etero organizzazione.