Legge di Bilancio e nuove agevolazioni per il Budget del 2020

E’ stata pubblicata sul S.O. n. 45 alla G.U. 30 dicembre 2019, n. 304 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, contenete il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (c.d. Legge di Bilancio 2020).

La legge è in vigore dal 1º gennaio 2020 e prevede, tra le disposizioni in materia di lavoro e previdenza, l’introduzione di uno sgravio contributivo del 100% per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e che assumono, nel 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’istituzione di un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, la proroga della decontribuzione al 50% in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani under 35, l’operatività del bonus eccellenze per le assunzioni di giovani laureati con 110 e lode e di dottori di ricerca, l’esonero contributivo totale per gli anni 2020, 2021 e 2022 a favore delle società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, contratti di lavoro sportivo, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, misure di sostegno alle famiglie, tra cui la proroga di un anno del bonus bebè e il rafforzamento del bonus nido, l’aumento a 7 giorni per il congedo obbligatorio dei padri lavoratori.

Ecco alcune disposizioni in materia di lavoro.

Cuneo fiscale

La legge interviene per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti istituendo un Fondo per la riduzione del cuneo fiscale, cui viene assegnata una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

 

Incentivi all’assunzione

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, viene reintrodotto lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla data del 1º gennaio 2020. I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono applicare uno sgravio contributivo pari al 100% della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Viene previsto anche per il 2020 lo sgravio contributivo alle aziende che assumono giovani fino a 35 anni con contratto a tempo indeterminato. La misura riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al limite annuo di 3 mila euro, per un periodo massimo di 36 mesi. Il bonus spetta per l’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 35º anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.

L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, e tuttora in attesa della disciplina operativa da parte dell’INPS, prevede lo sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, entro il limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata per le imprese che assumono giovani laureati con la votazione di 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca (c.d. bonus eccellenze). La legge di Bilancio 2020 interviene sull’operatività della misura stabilendo le relative procedure di fruizione applicabili a partire dal 1º gennaio 2020.

 

Riduzione delle tariffe INAIL

E’ prevista, già dal 2020, l’immediata strutturale applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2019 in materia di riduzione delle tariffe dei premi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Defiscalizzazione della NASpI anticipata

La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NAspi destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Decontribuzione per le attività stagionali

I contributi aggiuntivi, posti a carico del datore di lavoro che stipulano contratti di lavoro a termine (nella misura dell’1,40%, maggiorata dello 0,50% in caso di rinnovi), non sono dovuti nel territorio della Provincia di Bolzano per le attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.

 

Atlete professioniste

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

 

Misure per la famiglia

La legge prevede un nuovo pacchetto famiglia attraverso l’istituzione del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia“, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Viene prorogato di un anno il bonus bebè, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione per un importo pari a:

1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno abbia ISEE non superiore a 7.000 euro annui;

1.440 euro, in caso di ISEE non superiore a 40.000 euro;

960 euro, qualora il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

Il congedo obbligatorio del padre lavoratore pari a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) è stato prorogato per il 2020, con durata elevata a 7 giorni.

A decorrere dall’anno 2020, il bonus nido è incrementato di:

1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino a 25.000 euro;

1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.

 

Giovani agricoltori

Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Le disposizioni in oggetto si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

 

Fringe benefit auto

La legge di Bilancio 2020 inasprisce la tassazione del fringe benefit solo sui contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020 per i veicoli maggiormente inquinanti e di nuova immatricolazione.

Il fringe benefit sarà dunque pari:

– al 25% sulle auto aziendali con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km;

– al 30% per quelle con emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;

– al 40% (50% dal 2021) per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;

– al 50% (60% dal 2021) per tutte le auto con emissioni superiori a 190 g/km.

Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all’attuale normativa.

 

Detrazioni IRPEF

Le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

a) nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie.

 

Tassazione buoni pasto

La legge interviene sul regime fiscale dei buoni pasto, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

 

Tracciabilità detrazioni IRPEF

Viene subordinata la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

Regime forfettario

Cambia il regime forfettario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene abrogata la flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro.

Dal 1º gennaio 2020 sono ammessi al regime forfettario i contribuenti quali persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se, al contempo, nell’anno precedente:

– hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;

– hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Inoltre, pur essendo confermate le attuali cause di esclusione, se ne aggiunge un’altra ovvero, l’aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Infine, aderendo alla fatturazione elettronica (quindi ciò presuppone una scelta libera e non un obbligo) si beneficia di un minor termine di decadenza dall’accertamento che viene ridotto di un anno.