Domanda: 

E’ possibile inserire nel contratto di assunzione una clausola che preveda un rimborso delle spese per la cura e la pulizia della divisa aziendale obbligatoria. Potrebbe essere legittima una clausola di questo tipo? È possibile imporre al lavoratore il costo della pulizia della divisa stessa?

Risposta:

Per rispondere al quesito posto, pare opportuno riprendere la Circolare n. 34/1999 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la quale suddivide sostanzialmente gli indumenti di lavoro in tre funzioni:

  • elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divise;
  • mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento della attività lavorativa;
  • protezione da rischi per la salute e la sicurezza.

In riferimento all’ultimo punto, l’articolo 43, comma 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 prevede che sia il datore di lavoro ad assicurare le condizioni igieniche nonché l’efficienza dei dispositivi di protezione individuali ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l’impermeabilità o la fluorescenza. 

Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all’interno dell’azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate, la scelta, ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro.

In via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia all’interno dell’azienda, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei rischi connessi con la manipolazione ed il trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processo lavorativo; se viceversa, si sceglie un’impresa esterna, il datore di lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone condizioni igieniche e dell’efficienza di tali D.P.I., efficienza che un errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che l’impresa stesso abbia requisiti tecnici professionali sufficienti allo scopo e curare che tali indumenti vengano consegnati opportunamente imballati, ed evitare rischi di contaminazione esterna.

Quindi, soltanto nei casi su individuati (ossia laddove gli indumenti svolgano una funzione di protezione da rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore), l’onere di pulizia degli indumenti ricade sicuramente in capo al datore di lavoro), lasciando l’onere della pulizia al prestatore di lavoro in tutte le altre ipotesi.

Tuttavia, esiste anche giurisprudenza contraria (Cassazione, sentenza n. 19759 del 26 agosto 2013) stabilisce che nell’ipotesi in cui nel contratto di appalto venga posto a carico del soggetto che abbia acquisito l’appalto l’onere della pulizia delle divise, il costo grava sul datore di lavoro e non sul lavoratore, ancorché quegli indumenti non costituiscono dispositivi di protezione individuale.