Domanda:
Il datore di lavoro ha la potestà di mutare liberamente la distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti? È possibile modulare l’orario unilateralmente o occorre obbligatoriamente il consenso anche del lavoratore?
Risposta:
Prima di rispondere al quesito posto, vale la pena specificare che la modulazione dell’orario di lavoro da parte del datore di lavoro è differente a seconda del tipo di lavoro in essere, ossia:
- se si tratta di lavoro part-time, scattano tutte quell’insieme di nuove norme introdotte dall’art. 4-12 del D.Lgs. n. 81/2015, e quindi entrano in gioco le clausole flessibili che disciplinano le modalità attraverso le quali la distribuzione dell’orario di lavoro può avvenire;
- differente è il caso del lavoro a tempo pieno. In quest’ultimo caso non esiste una norma specifica, ma esiste un noto principio generale che da un lato assegna al datore di lavoro l’attribuzione di determinare l’orario di lavoro (ciò avviene unilateralmente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro mettendolo per iscritto nel contratto).
I principi generali riconoscono dunque al datore di lavoro la possibilità di mutare l’orario di lavoro unilateralmente purché tale modifica sia sorretta e giustificata da esigenze organizzative ed oggettive connesse appunto all’organizzazione e produzione del lavoro In caso contrario, tale potestà del datore di lavoro non può diventare arbitrio.
Quindi, la risposta al quesito posto è affermativa ma il datore di lavoro può mutare l’organizzazione e la distribuzione dell’orario di lavoro, ma tale mutamento deve essere giustificato da ragioni oggettive connesse alla produzione e alla organizzazione del lavoro e non già a mere determinazioni arbitrarie dello stesso datore di lavoro.