Il 24 Aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 50/2017, che contiene una serie di misure, tra cui quelle che stabiliscono nuove regole in materia di compensazione dei crediti fiscali (Iva, redditi, Irap, Ritenute).

Con l’obiettivo di contrastare le indebite compensazioni, il legislatore ha disposto i seguenti provvedimenti in materia di pagamento dei modelli F24:

TITOLARI DI PARTITA IVA:

  • F24 con saldo zero: nel caso della compensazione di un modello F24 con saldo finale uguale a zero, rimane l’obbligo di pagamento tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel ed F24 online) o tramite Intermediari abilitati;
  • F24 con saldo a debito (compensazione parziale): in presenza di compensazioni il modello può essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o tramite Intermediari abilitati;
  • F24 a debito senza compensazioni: sarà possibile utilizzare ancora i servizi telematici della propria banca (Home Banking) qualora non vi siano crediti fiscali.

NON TITOLARI DI PARTITA IVA:

  • F24 a saldo zero: nel caso della compensazione di un modello F24 con saldo finale uguale a zero, il modello F24 può essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o tramite Intermediari abilitati;
  • F24 con saldo a debito (compensazione parziale):  in presenza di compensazioni, possono ancora essere utilizzati servizi di internet banking offerti dalle proprie banche;
  • F24 a debito senza compensazioni: sarà ancora possibile presentare il modello F24 agli sportelli bancari anche in modalità cartacea.

Visto di conformità per crediti superiori a € 5.000,00

Riduzione da 15.000 a 5.000 Euro del limite oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione di un credito fiscale con debiti fiscali di altra natura, (compensazione orizzontale) è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità.

Non è soggetta ad alcun vincolo la compensazione di crediti con debiti della stessa natura come ad esempio compensazione del credito Iva con debito IVA (compensazione verticale).

Il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto di conformità, oppure nel caso in cui sia posto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni al 30%. Con specifico riferimento ai sostituti d’imposta, la novità introdotta dal D.L. 50/2017 potrà avere effetti già sul Mod. 770/2017, il cui termine di trasmissione è, ad oggi fissato, al 31 luglio 2017.

Qualora l’eventuale credito d’imposta residuo al 31 dicembre 2016 (evidenziato nel Quadro SX del Mod. 770/2017) risultasse di importo superiore a 5.000 Euro, il relativo utilizzo nel corso del 2017, in compensazione orizzontale (mediante l’utilizzo del mod. F24)  sarebbe necessariamente subordinato all’apposizione del visto di conformità nel Frontespizio della dichiarazione ad opera di un intermediario abilitato.

Il DL dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In sede di conversione la disposizione commentata potrà essere oggetto di modifiche.

AGGIORNAMENTO DEL 18/05/2017

Il cosiddetto “Bonus Renzi” (80 euro mensili in busta paga) ed i crediti derivanti dalla dichiarazione 730 rimborsati dai sostituti di imposta sono esclusi dall’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

Si tratta della Prima indicazione ufficiale , che arriva a seguito dei dubbi relativi alle novità in materia di compensazione introdotte dal 24 aprile a opera del decreto legge 50/2017.

L’Agenzia ha anche anticipato l’emanazione di un prossimo provvedimento che dovrebbe contenere una puntuale indicazione dei crediti (e quindi dei relativi codici tributo) che comportano l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici.