Nella circolare n. 79 del 28 aprile 2017 l’Inps illustra la procedura da seguire nel caso in cui si verifichi la guarigione anticipata rispetto a quanto stabilito nel certificato medico, ed individuando nell’adempimento un preciso obbligo per il dipendente.

E’ dovere del dipendente produrre la rettifica sia:

  1. nei confronti del proprio datore di lavoro: in assenza della variazione della prognosi, appositamente certificata dal medico curante, non sarà possibile riprendere l’attività lavorativa;
  2. nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale: per consentire l’interruzione della prestazione previdenziale, la cui richiesta è stata avviata con l’invio telematico per il tramite del proprio medico di base.

L’Inps chiarisce che il lavoratore dovrà operare prima del termine della prima prognosi, facendo apposita richiesta al medico che ha prodotto la precedente certificazione, essendo quest’ultima una semplice previsione del decorso clinico rispetto alla patologia del paziente.

Nella circolare l’Inps spiega come, spesso, venga a conoscenza del fatto che il lavoratore ha già ripreso servizio solo durante l’espletamento della visita fiscale. L’assenza della rettifica della certificazione, in tal modo, può produrre oneri aggiuntivi a carico dell’istituto (inutili controlli domiciliari e/o erogazione di una maggiore prestazione con obbligo di attivarsi per il recupero della quota no dovuta).

Per evitare questi inconvenienti viene precisato che “In considerazione di quanto sino ad ora esposto e tenuto conto della necessità di garantire che i dati forniti all’Istituto mediante i diversi flussi certificativi (e quindi anche quelli delle certificazioni di malattia) siano tempestivamente aggiornati e veritieri, nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie.”

Da ultimo l’Istituto precisa anche che “Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.”