Per essere competitive  le aziende, oltre a innovare processi e prodotti, devono cercare soluzioni  per rinnovare e fidelizzare il rapporto interpersonale con quello che viene considerato il loro capitale più prezioso: quello umano. Ecco allora che è importante distinguersi e agire con Coraggio occupandosi di Benessere Organizzativo!

‘’Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa‘’ (Peter Druker)

Cos’è il Benessere?  “lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di BenEssere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società” e se tutto questo si svolge in azienda è BenEssere Organizzativo.

L’Imprenditore delle piccole e medie aziende in passato è stato lasciato solo a decidere e senza alcun riconoscimento di incentivi o di benefici a causa della mancanza di norme e di strumenti che lo agevolassero fiscalmente nell’attuare politiche di welfare e azioni volte all’efficientamento produttivo sia con misure di conciliazione vita e lavoro sia con adeguati sistemi retributivi incentivanti.

Finalmente con l’estensione del welfare per gli amministratori e ora grazie ai chiarimenti interpretativi in materia di premi di risultato e welfare aziendale della circolare dell’A.E. del 29 marzo 2018, n. 5/E, si conferma la possibilità di accesso agli incentivi per la produttività e al conseguente welfare sostitutivo per tutte quelle aziende prive di una rappresentanza sindacale interna.

Tali aziende possono comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.
Si ricorda che la detassazione per i premi di produttività viene vincolata all’esistenza di un accordo collettivo aziendale ovvero territoriale. La legge di Stabilità 2018 dispone, difatti, che i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 € lordi, a condizione che il percettore sia titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore ad 80.000 €.

Ma avendo lasciato al lavoratore la scelta di convertire il premio detassato in beni e servizi esenti (in tutto o in parte) da imposizione fiscale e contributiva (welfare sostitutivo o di produttività) anche i premi derivanti dal solo Regolamento aziendale e unilaterale potranno fruire dello stesso trattamento agevolato consentito ai flexible benefits.

L’Agenzia fa presente che, qualora l’azienda sia priva di rappresentanza sindacale interna, potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.
Infine, tra le condizioni richieste ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva si prevede che i contratti territoriali e aziendali siano depositati entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni dello stesso decreto.

La nostra esperienza di welfare aziendale, prevalentemente nelle piccole realtà, e i chiarimenti dell’agenzia ci confermano che anche in assenza di contrattazione territoriale ed in presenza di un sistema premiante e retributivo condiviso con i lavoratori e reso vincolante da accordi sottoscritti con i lavoratori, la possibilità di ridurre il cuneo fiscale dei premi di risultato sia decisamente la strada del futuro per lo sviluppo della produttività nelle aziende di famiglia o nelle piccole e medie.

Per avere informazioni su come attivare il piano di Welfare di Studio compilare la scheda di contatto.


Glossario utile per definire il Welfare Aziendale e non confonderlo nel mondo di Welfare

Welfare: insieme delle prestazioni (monetarie o in natura) volte a rispondere a bisogni di base legati alla famiglia, all’infanzia, all’abitazione e a tutelare i cittadini dall’indigenza e dai rischi derivanti dall’assenza di reddito in caso di malattia, maternità, infortunio, invalidità, disoccupazione, vecchiaia. Rientrano in questa definizione anche le prestazioni relative all’istruzione e alla sanità.

Welfare sussidiario: welfare con funzioni integrative o in taluni casi anche alternative o parzialmente sostitutive del primo welfare (pubblico e statale). Comprende il welfare finanziato da risorse private (sussidiarietà orizzontale) e il welfare (pubblico) locale, definito come welfare erogato degli enti locali (sussidiarietà verticale).

Secondo welfare: insieme di misure e interventi a finanziamento non pubblico (denominato infatti “secondo” per distinguerlo dal “primo”, quello pubblico e statale), erogati da una molteplicità di attori privati del mondo profit e del non profit o dell’associazionismo (aziende, sindacati, associazioni datoriali, enti bilaterali, imprese sociali, Assicurazioni, fondazioni bancarie, terzo settore e volontariato). Il secondo welfare corrisponde al welfare sussidiario orizzontale.

Welfare contrattuale: welfare che trae origine da un contratto, sia esso individuale o collettivo (nazionale, territoriale o aziendale). Nella prassi, tuttavia, welfare di fonte collettiva.

Welfare bilaterale: welfare sviluppato dalla contrattazione collettiva a qualsiasi livello, nell’ambito di un sistema strutturato di enti e fondi bilaterali che erogano i servizi e le prestazioni negoziati.

Welfare territoriale: welfare contrattuale collettivo, la cui fonte è la contrattazione tra le parti sociali a livello territoriale.

Welfare locale: insieme di servizi e benefici erogati dagli enti locali, incluse le Regioni (welfare pubblico).

Welfare di fabbrica (o welfare di impresa): nel passato, insieme delle misure di natura sociale messe in campo dall’imprenditore paternalista, tipico della prima crescita dell’industria italiana.

Welfare aziendale: l’insieme delle iniziative di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere sia in benefit di natura monetaria sia nella fornitura di servizi, o un mix delle due soluzioni.

Somme, beni, prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale ed esclusi, in tutto o in parte, dal reddito di lavoro dipendente.

welfare aziendale volontario: welfare concesso unilateralmente e volontariamente dal datore di lavoro senza alcuna costrizione di natura legale, contrattuale o regolamentare.

welfare aziendale obbligatorio (contrattuale): welfare obbligato da una pattuizione sindacale o da un regolamento unilaterale.

Welfare occupazionale: espressione ambigua utilizzata per rappresentare il welfare erogato in ambito aziendale sia esso volontario o contrattuale, introdotta in questa accezione traducendo l’espressione inglese “occupational welfare”.

È utilizzata più comunemente per rappresentare la natura del nostro sistema di previdenza e assistenza sociale, prevalentemente finanziato dai contributi di chi lavora e le cui prestazioni sono destinate soltanto a persone precedentemente occupate.

Welfare di produttività: modalità di erogazione/fruizione dei premi di risultato o della partecipazione agli utili, che identifica le prestazioni e i servizi ottenuti dai lavoratori in sostituzione (totale o parziale, a discrezione del dipendente) dei premi di risultato o degli utili; concetto espresso anche come “welfarizzazione” del premio di produttività.


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