Periodo minimo di ferie da fruire entro il 2019   

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, si evidenzia l’esigenza di controllare la programmazione del godimento delle ferie. 

Si ricorda che per Legge vige l’obbligo di far fruire ai dipendenti almeno 2 settimane di ferie maturate nell’anno 2019, preferibilmente ininterrotte. La mancata fruizione espone il datore di lavoro alla sanzione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore non abbia goduto di una sola parte delle due settimane di diritto.

L’importanza della programmazione delle ferie, un ruolo della Direzione del Personale e un obiettivo da raggiungere ogni anno

Al datore di lavoro spetta il compito di fornire ai propri dipendenti il piano delle ferie, programmando per tempo l’eventuale chiusura dell’attività o, in caso di continuità lavorativa, la programmazione delle ferie accordate ai singoli lavoratori, questo per consentirgli di organizzarsi al meglio e non creare inutili attriti che comprometterebbero la prestazione lavorativa.  Al datore di lavoro è riconosciuto il diritto di gestire la periodicità delle ferie, valutando le esigenze oggettive dell’azienda. Il lavoratore non ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per ferie senza il preventivo consenso e autorizzazione  del datore di lavoro.

Entro il 31 dicembre 2019, i datori di lavoro dovranno far fruire ai propri dipendenti le ferie residue e non godute relative alla prima metà del periodo spettante.

Nel corso dell’anno 2019 si devono programmare e far fruire anche le prime due settimane di ferie maturate nel 2019

L’obbligo della programmazione, in particolare, deriva dal divieto di monetizzare il periodo c.d. “minimo legale” che è definito per Legge in 4 settimane. Il datore di lavoro che non concede ai propri dipendenti le ferie spettanti, potrà essere esposto a sanzioni in base a quanto previsto dall’articolo 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003.

Si fornisce una check list InForma Gestione utile a verificare la situazione del “piano ferie” di ciascun dipendente. 

Lo schema riportato, espone il diritto nei diversi periodi la cui durata è prestabilita dai rispettivi C.C.N.L., applicati in azienda e disciplinati dall’art. 36 della Costituzione e dal D.Lgs. n. 66/2003.

In ogni caso, la durata del periodo di ferie non può essere inferiore alle 4 settimane annuali

Il D.Lgs. n. 66/2003, in particolare, distingue le ferie in tre periodi:

1° periodo 2 settimane da fruire in modo non interrotto, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione (es. quest’anno vanno fruite almeno 2 settimane del 2019 maturate nel 2019)
2° periodo 2 settimane da fruire in modo frazionato ma entro 18 mesi successivi dall’anno di maturazione (termine che può essere prorogato dalla contrattazione collettiva). Le ferie relative al 2017 vanno fruite entro 30/06/2019
3° periodo Se contrattualmente previsto, quale eccedenza del periodo minimo di 4 settimane.

 

Valutazioni e Considerazioni del Consulente del lavoro

Le ferie hanno la finalità di reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e ciò si realizza adeguatamente, solo se si fruisce di un gruppo di giorni consecutivi.

Il datore di lavoro ha l’onere di organizzarle periodicamente oltre all’ obbligo di permettere ai propri dipendenti di fruire dei periodi di ferie almeno per due settimane consecutive, se richiesto dallo stesso dipendente e di consentire la fruizione delle restanti giornate di ferie relative al periodo minimo maturate nei 18 mesi precedenti. Se infine, il dipendente volesse esercitare il suo diritto a difendersi (o se in caso di ispezione dell’INL, dell’INAIL o dell’INPS si accertasse questa violazione sia verificando le testimonianze e le interviste dei lavoratori, sia consultando il LUL e le presenze) il datore può subire la sanzione amministrativa sopra descritta, oltre al rischio, ben più serio e grave, di ricevere una citazione legale con la richiesta di risarcimento danni alla salute, subiti dal dipendente.

Questo rischio, latente e difficilmente quantificabile, deve essere valutato dal datore di lavoro anche se la corretta gestione del rapporto di lavoro e il rispetto di tutte le altre regole, apparentemente, non palesa motivi di rivendicazione economica da parte del personale occupato.                                                   

 Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invita a compilare la scheda contatti per verificare i casi concreti consulenza@casigliaronzoni.it

Si propone un fac-simile che le aziende possono utilizzare per definire il godimento di eventuali ferie o permessi residui. 

Modello per programmare il piano ferie e permessi residui in doc e in pdf

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